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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8369/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per truffa denunciando: (1) nullità degli atti per mancata nomina immediata di un difensore d'ufficio dopo la rinuncia dell'avv. Clerici e quindi violazione del diritto di difesa e conseguente nullità assoluta degli atti processuali (art. 97, commi 1 e 4 e art. 179 c.p.p.); (2) intervenuta prescrizione del reato (richiamando artt. 157 e ss. c.p.) lamentando che la Corte d'appello non si era pronunciata sulla richiesta subordinata di proscioglimento per prescrizione e che i rinvii viziati non potevano sospendere la prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: la nullità derivante dalla mancata nomina del difensore d'ufficio è stata sanata dalla rinnovazione di tutta l'attività dibattimentale disposta dal Tribunale il 6 marzo 2019; non è sussistito pregiudizio concreto alla difesa (il difensore non chiese esame di testimoni). Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: valutati i periodi validi e invalidi ai fini della sospensione/interruzione della prescrizione, il reato di truffa (commesso il 12/01/2013) si è estinto per prescrizione il 20/03/2021, prima della sentenza di appello del 23/04/2021. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio agli effetti penali per estinzione del reato; il ricorso è stato però rigettato quanto agli effetti civili e l'imputato è stato condannato a rifondere le spese di rappresentanza e difesa della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 97 cod. proc. pen.

    Comma 1: obbligo di nominare un difensore d'ufficio se necessario; comma 4: possibilità di designare diversi difensori di ufficio immediatamente reperibili. La Corte distingue la legittima nomina ex comma 1 dalla designazione invalida ai sensi del comma 4 quando sussiste rinuncia del difensore di fiducia.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Riguarda le nullità assolute; qui la Corte ha valutato che la nullità derivante dalla mancata nomina sia stata sanata dalla rinnovazione del dibattimento.

  • art. 493, comma 2 cod. proc. pen.

    Consente al difensore di chiedere l'esame dei testimoni; la Corte ha rilevato che il difensore dell'imputato non ha chiesto l'esame di testimoni dopo la rinnovazione, fatto che esclude pregiudizio concreto.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di diritto, vizio di motivazione, ecc.). I motivi sono stati valutati dalla Corte sulla base di tali letture.

  • art. 157 cod. pen.

    Stabilisce il tempo necessario per la prescrizione del delitto di truffa (sei anni nel caso di specie).

  • art. 160 e art. 161 cod. pen.

    art. 161, secondo comma richiamato; art. 160, terzo comma

    Regole sull'interruzione della prescrizione: l'interruzione non può aumentare il tempo necessario a prescrivere di più di un quarto; la Corte ha applicato tale limite per calcolare il termine estintivo (da 6 a 7 anni e 6 mesi).

  • art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio quando il reato è estinto per prescrizione; criterio applicato nella decisione.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 2893 del 15/11/2019 (Antonaci)

    Principio che un atto viziato (come designazione invalida del difensore) rende invalido anche l'atto successivo (es. richiesta di rinvio) e quindi quel periodo non deve essere computato come sospensione della prescrizione.

Massime di principio

  • La nullità derivante dalla mancata nomina del difensore di ufficio può essere sanata da una rinnovazione effettiva e formale dell'attività dibattimentale: se il giudice dispone la riapertura del dibattimento e vengono ripetute le prove, la nullità antecedente perde efficacia.
  • Per valutare la prescrizione è necessario computare solo i periodi validi di sospensione/interruzione; i rinvii o atti disposti da nomine invalide non sospendono la prescrizione.
  • L'interruzione della prescrizione, pur rilevante, non può aumentare il termine estintivo oltre il limite previsto (art. 161 c.p.), con conseguente ricalcolo del termine massimo da considerare.
  • Se la prescrizione si è perfezionata prima della pronuncia d'appello, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata ai soli effetti penali ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
  • La pronuncia di estinzione del reato per prescrizione non implica automaticamente la soccombenza della parte civile sulle ragioni civili: le questioni civili possono essere mantenute e il ricorso rigettato sugli effetti civili.

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