Cassazione Penale, Sentenza n. 8369/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per truffa denunciando: (1) nullità degli atti per mancata nomina immediata di un difensore d'ufficio dopo la rinuncia dell'avv. Clerici e quindi violazione del diritto di difesa e conseguente nullità assoluta degli atti processuali (art. 97, commi 1 e 4 e art. 179 c.p.p.); (2) intervenuta prescrizione del reato (richiamando artt. 157 e ss. c.p.) lamentando che la Corte d'appello non si era pronunciata sulla richiesta subordinata di proscioglimento per prescrizione e che i rinvii viziati non potevano sospendere la prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: la nullità derivante dalla mancata nomina del difensore d'ufficio è stata sanata dalla rinnovazione di tutta l'attività dibattimentale disposta dal Tribunale il 6 marzo 2019; non è sussistito pregiudizio concreto alla difesa (il difensore non chiese esame di testimoni). Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: valutati i periodi validi e invalidi ai fini della sospensione/interruzione della prescrizione, il reato di truffa (commesso il 12/01/2013) si è estinto per prescrizione il 20/03/2021, prima della sentenza di appello del 23/04/2021. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio agli effetti penali per estinzione del reato; il ricorso è stato però rigettato quanto agli effetti civili e l'imputato è stato condannato a rifondere le spese di rappresentanza e difesa della parte civile.
Norme richiamate
Comma 1: obbligo di nominare un difensore d'ufficio se necessario; comma 4: possibilità di designare diversi difensori di ufficio immediatamente reperibili. La Corte distingue la legittima nomina ex comma 1 dalla designazione invalida ai sensi del comma 4 quando sussiste rinuncia del difensore di fiducia.
Riguarda le nullità assolute; qui la Corte ha valutato che la nullità derivante dalla mancata nomina sia stata sanata dalla rinnovazione del dibattimento.
art. 493, comma 2 cod. proc. pen.
Consente al difensore di chiedere l'esame dei testimoni; la Corte ha rilevato che il difensore dell'imputato non ha chiesto l'esame di testimoni dopo la rinnovazione, fatto che esclude pregiudizio concreto.
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di diritto, vizio di motivazione, ecc.). I motivi sono stati valutati dalla Corte sulla base di tali letture.
Stabilisce il tempo necessario per la prescrizione del delitto di truffa (sei anni nel caso di specie).
art. 161, secondo comma richiamato; art. 160, terzo comma
Regole sull'interruzione della prescrizione: l'interruzione non può aumentare il tempo necessario a prescrivere di più di un quarto; la Corte ha applicato tale limite per calcolare il termine estintivo (da 6 a 7 anni e 6 mesi).
art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio quando il reato è estinto per prescrizione; criterio applicato nella decisione.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 2893 del 15/11/2019 (Antonaci)
Principio che un atto viziato (come designazione invalida del difensore) rende invalido anche l'atto successivo (es. richiesta di rinvio) e quindi quel periodo non deve essere computato come sospensione della prescrizione.
Massime di principio
- La nullità derivante dalla mancata nomina del difensore di ufficio può essere sanata da una rinnovazione effettiva e formale dell'attività dibattimentale: se il giudice dispone la riapertura del dibattimento e vengono ripetute le prove, la nullità antecedente perde efficacia.
- Per valutare la prescrizione è necessario computare solo i periodi validi di sospensione/interruzione; i rinvii o atti disposti da nomine invalide non sospendono la prescrizione.
- L'interruzione della prescrizione, pur rilevante, non può aumentare il termine estintivo oltre il limite previsto (art. 161 c.p.), con conseguente ricalcolo del termine massimo da considerare.
- Se la prescrizione si è perfezionata prima della pronuncia d'appello, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata ai soli effetti penali ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- La pronuncia di estinzione del reato per prescrizione non implica automaticamente la soccombenza della parte civile sulle ragioni civili: le questioni civili possono essere mantenute e il ricorso rigettato sugli effetti civili.
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