Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04595/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per truffa resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che lo ha ritenuto responsabile di truffa, deducendo due motivi. Con il primo contesta la motivazione del giudizio di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura dei fatti e delle prove. La Corte osserva però che tale censura mira a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in cassazione, poiché il giudice di appello ha motivato in modo logico e giuridicamente corretto valorizzando le dichiarazioni coerenti della persona offesa e la mancata denuncia, da parte dell'imputato, dello smarrimento dei propri documenti e della carta Postepay usata per accreditare le somme. Con il secondo motivo deduce violazione di legge nella determinazione della pena base, dopo l'esclusione della recidiva, e nel calcolo della riduzione per le attenuanti generiche. La Corte ritiene anche questa doglianza manifestamente infondata, rilevando che la quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che la motivazione sul punto era congrua, avendo considerato le modalità ingegnose della condotta, l'importo sottratto e i precedenti penali.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Indica il reato di truffa oggetto del giudizio di responsabilità confermato in appello e non sindacabile in cassazione nei termini prospettati dal ricorrente.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena base e delle variazioni per circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi secondo i criteri legali di commisurazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena deve essere ancorata agli elementi indicati dalla norma, come gravità del fatto, modalità della condotta e personalità dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    È il riferimento implicito alla condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, se la motivazione impugnata è logicamente coerente e giuridicamente corretta.
  • La censura che, sotto l'apparente veste di vizio di motivazione o violazione di legge, mira a sostituire la valutazione del ricorrente a quella del giudice di merito è inammissibile.
  • La determinazione della pena base e la modulazione degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché il ragionamento sia sorretto da un adeguato apparato motivazionale e fondato su elementi rilevanti ex artt. 132 e 133 c.p.
  • La motivazione sulla pena è sufficiente quando richiama elementi concreti del fatto e della personalità dell'imputato, come le modalità esecutive, l'entità del profitto o del danno e gli eventuali precedenti penali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.