Cassazione Penale, Sentenza n. 37297/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 16/02/2023 con cui la Corte di appello di Messina ha dichiarato de plano l'inammissibilità dell'appello proposto dalla difesa di Foti Orazio avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Messina per plurimi episodi ex art. 73, co. 5, D.P.R. 309/1990. L'appello censurava la presunta carenza/insufficienza della motivazione, l'eccessività della pena nonché chiedeva le attenuanti generiche e la sospensione condizionale. La Corte di merito ritenne le censure inammissibili per difetto di specificità e perché alcune nullità invocate non rientrano tra quelle dichiarabili ai sensi dell'art. 604 c.p.p.; inoltre sottolineò che la difesa non aveva confutato la motivazione del Tribunale che aveva valorizzato precedenti irrevocabili e la commissione del fatto in costanza di misura cautelare. In Cassazione la difesa ha rilanciato violazioni dell'art. 606 c.p.p. e una questione di legittimità costituzionale (art. 24 Cost.), nonché la pretesa impossibilità di accedere al concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.). Il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui il motivo di impugnazione deve essere specifico e adeguatamente motivato e che l'onere di specificità è proporzionale alla chiarezza della motivazione impugnata. Ha ritenuto che la Corte di appello abbia correttamente valutato la genericità delle censure sulla dosimetria e l'assenza di confronto con i precedenti e la misura cautelare rilevati dal Tribunale. Ha inoltre dichiarato manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale e l'eccezione relativa all'accesso al concordato in appello (che presuppone un appello validamente proposto). Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990 art. 73, comma 5
Norma sostanziale relativa al traffico di stupefacenti; indica il quadro sanzionatorio contestato all'imputato e la base per la doglianza sulla dosimetria della pena
Codice di procedura penale art. 125, comma 3
Riferimento alla nullità: la Corte di appello ha osservato che la nullità invocata non rientra tra quelle dichiarabili ex art. 604 c.p.p.
Codice di procedura penale art. 604
Elenca le nullità che il giudice d'appello può dichiarare; la Corte ha ritenuto che alcune nullità invocate dalla difesa non siano sindacabili in appello
Codice di procedura penale art. 606, comma 1, lett. b), c), d), e)
Regole sui motivi di appello (specificità e contenuto): richiamate dalla difesa e valutate dalla Corte come non rispettate per genericità dei rilievi
Codice di procedura penale art. 591, comma 1, lett. c) in relazione all'art. 581, comma 1, lett. d)
Norme richiamate dalla difesa nella prospettata illegittimità dell'inquadramento dell'appello; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata
Costituzione art. 24
Diritto di difesa invocato dalla parte, ma la Corte ha ritenuto che la declaratoria d'inammissibilità de plano dell'impugnazione non determini violazione del diritto di difesa, essendo comunque possibile il ricorso per cassazione
Codice di procedura penale art. 599-bis
Istituto del "concordato in appello": la Corte ha precisato che l'accesso a tale istituto presuppone l'esistenza di un appello validamente proposto
Codice di procedura penale art. 616
Norma che consente la condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende: applicata per disporre il pagamento di euro 3.000 da parte del ricorrente
Massime di principio
- Un motivo di impugnazione in appello deve essere formulato con specificità e confrontarsi puntualmente con le ragioni espresse nella decisione impugnata: censure generiche sulla motivazione o sulla pena rischiano l'inammissibilità
- La declaratoria d'inammissibilità de plano non viola automaticamente il diritto di difesa quando esistono altri rimedi (es. ricorso per cassazione) e quando i motivi sono manifestamente generici o infondati
- Le doglianze sulla dosimetria della pena devono indicare elementi concreti e controargomentare il riferimento ai precedenti o ad altri fatti utilizzati dal giudice di primo grado; l'assenza di tale confronto può determinare inammissibilità
- Alcune nullità non possono essere dichiarate dall'appello se non previste dall'art. 604 c.p.p.; occorre verificare la ricaduta rimediale delle nullità invocate
- L'accesso ad istituti alternativi come il concordato in appello presuppone la validità dell'impugnazione: prima di richiederli occorre assicurarsi che l'appello non sia inammissibile per vizi formali o di specificità
- La presentazione di ricorsi o appelli manifestamente infondati o non specifici può comportare sanzioni pecuniarie e il pagamento delle spese processuali; la strategia difensiva deve dunque essere dettagliata e motivata
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