Cassazione Civile, Ordinanza n. 11332/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società aveva ottenuto da una banca un'apertura di credito in conto corrente, assistita da ipoteca concessa dall'amministratore unico e da fideiussioni prestate da due soggetti. In primo grado e in appello i garanti e la società avevano chiesto di accertare la nullità del contratto di apertura di credito per asserita mancanza o illiceità della causa, l'indeterminatezza del tasso di interesse, la nullità dell'ipoteca per difetto di determinazione della somma garantita, l'estinzione delle fideiussioni per violazione dell'art. 1956 c.c., nonché la nullità di clausole relative a interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto, anatocismo, ius variandi e 'gioco delle valute', con condanna della banca alla restituzione delle somme percepite indebitamente. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione rilevando, in sintesi, che il contratto e l'ipoteca erano determinati, le fideiussioni avevano un importo massimo certo e non ricorreva l'art. 1956 c.c., la clausola di recesso era lecita perché il rapporto non era un mutuo fondiario, e mancava prova di una illegittima applicazione di interessi o clausole da parte della banca. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 1284, 1325, 1346, 2809 c.c. e 117 t.u.b. per indeterminatezza di interessi e ipoteca; 2) violazione dell'art. 1956 c.c. per asserita estinzione delle fideiussioni a fronte dello sconfinamento dal credito; 3) violazione degli artt. 1325, 1346, 1418 c.c. e 38 ss. t.u.b. per pretesa nullità della clausola di recesso e inosservanza della disciplina sul credito fondiario; 4) violazione degli artt. 1325, 1346, 1418 e 1831 c.c., 120 t.u.b. per nullità di clausole su anatocismo, commissione di massimo scoperto, valuta e ius variandi, oltre che per il mancato espletamento di c.t.u.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto che il primo e il quarto motivo mirassero in realtà a contestare accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito sulla determinatezza delle pattuizioni e sull'assenza di prova dell'illegittima applicazione di poste o interessi, sotto forma impropria di violazione di legge; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva entrambe le rationes decidendi della sentenza impugnata, essendo fondata la decisione sia sull'inapplicabilità dell'art. 1956 c.c. nella situazione in cui il fideiussore coincide con il legale rappresentante della società debitrice, sia sul difetto di prova della consapevolezza della banca del peggioramento patrimoniale; il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi secondo cui il rapporto non era un mutuo fondiario e la clausola di recesso era legittima. È stato inoltre dichiarato inammissibile il controricorso della banca per difetto di procura speciale nel giudizio di cassazione, con conseguente mancata liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti per contestare la determinazione degli interessi; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta a rimettere in discussione un accertamento di fatto sulla determinatezza delle pattuizioni.
Invocato dai ricorrenti per sostenere la nullità del contratto; la Corte ha escluso che emergesse una violazione di legge, trattandosi di contestazione della ricostruzione fattuale.
Invocato in relazione alla presunta indeterminatezza dell'oggetto e delle clausole contrattuali; censura ritenuta inammissibile perché volta a sovvertire il giudizio di merito.
Richiamato per lamentare l'indeterminatezza dell'ipoteca; la Corte ha valorizzato l'accertamento di merito sulla precisa determinazione della somma iscritta.
Invocato per la pretesa illegittimità delle pattuizioni sugli interessi; la Corte ha escluso che la sentenza impugnata avesse violato la norma, avendo accertato la determinatezza delle condizioni economiche.
La Corte ha ribadito che, nella fideiussione per obbligazione futura, l'onere del creditore di chiedere l'autorizzazione del fideiussore non sussiste quando il fideiussore coincide con il legale rappresentante della società debitrice; inoltre, ha rilevato il difetto di prova della consapevolezza della banca circa il peggioramento delle condizioni economiche del debitore.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità del rapporto; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché non colpiva la ratio secondo cui non si trattava di mutuo fondiario.
Invocato per contestare la clausola di recesso; la Corte ha rilevato che la disciplina del mutuo fondiario non era pertinente al rapporto in esame.
Invocato per affermare la nullità di varie clausole; la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero in realtà contestazioni di fatto già esaminate dal giudice di merito.
Richiamato con riferimento a anatocismo e regolazione del conto; censura ritenuta inammissibile perché non supportata da una reale violazione di legge.
Richiamato per anatocismo, commissione di massimo scoperto e ius variandi; la Corte ha affermato che il giudice d'appello aveva accertato la determinatezza delle clausole e che mancava prova dell'effettivo e illegittimo esercizio dello ius variandi.
La Corte ha richiamato la norma osservando che la banca non aveva neppure esercitato, o comunque non era stata provata, la facoltà di variazione unilaterale in modo illegittimo.
È stata dichiarata l'inammissibilità del controricorso perché la procura del difensore della banca era generale e non speciale, come richiesto per il giudizio di cassazione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
La Corte ha precisato che il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della norma astratta e non la contestazione della ricostruzione del fatto.
Richiamato per affermare l'inammissibilità della censura che non offriva argomenti idonei a superare il principio di diritto già consolidato in giurisprudenza.
Massime di principio
- Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove già apprezzate dal giudice di merito; in cassazione è deducibile solo un errore di sussunzione o di interpretazione della norma astratta.
- Quando una decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a giustificare il decisum, il ricorso è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes.
- Nella fideiussione per obbligazione futura, l'art. 1956 c.c. non opera nel medesimo modo se il fideiussore coincide con il legale rappresentante della società debitrice, poiché la richiesta di credito può implicare di per sé la preventiva autorizzazione alla concessione del finanziamento; resta comunque necessario allegare e provare la consapevolezza della banca circa il peggioramento delle condizioni economiche del debitore.
- La clausola di recesso di un contratto di apertura di credito va valutata secondo la disciplina del rapporto concretamente pattuito; non è sufficiente richiamare norme sul mutuo fondiario se il contratto non ha quella natura.
- La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo rimesso al prudente apprezzamento del giudice e non può essere utilizzata per supplire alla mancanza di allegazioni o prove della parte, né per svolgere indagini meramente esplorative.
- Le censure su interessi, anatocismo, commissione di massimo scoperto, ius variandi o altre clausole bancarie richiedono di confrontarsi con l'accertamento di merito sulla loro concreta pattuizione e sulla prova dell'effettiva applicazione illegittima.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11310/2023 del 02/05/2023
- ordinanza_civile · 2 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11316/2023 del 02/05/2023
- ordinanza_civile · 2 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11317/2023 del 02/05/2023
- ordinanza_civile · 2 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11319/2023 del 02/05/2023
- ordinanza_civile · 2 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11322/2023 del 02/05/2023
- ordinanza_civile · 2 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11325/2023 del 02/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →