Cassazione Penale, Sentenza n. 37426/2023 del 13/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna per violazione di legge e manifesta illogicità di motivazione. Denuncia che la Corte territoriale ha erroneamente attribuito l'appello all'imputato e la contestazione della recidiva nonostante l'appello fosse stato proposto esclusivamente dal Pubblico Ministero e il ricorrente non fosse gravato da recidiva. Inoltre si censura che la Corte d'Appello non ha valutato né motivato rispetto all'impugnazione del P.M., limitandosi a dichiarare la prescrizione del reato anziché esaminare il gravame, con conseguente pronuncia più sfavorevole per l'imputato rispetto all'assoluzione di primo grado resa ex art. 530 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna. La Cassazione ha rilevato che il giudice d'appello non ha valutato l'appello del P.M. né motivato sull'eventuale fondatezza dello stesso, pronunciando invece la prescrizione e rendendo così una decisione meno favorevole rispetto all'assoluzione in primo grado. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite ("Tettamanti") e successivi precedenti, la Corte ha stabilito che, quando l'imputato è stato assolto con formula piena ex art. 530 c.p.p. e impugna il P.M., il giudice d'appello può dichiarare l'estinzione del reato solo se ritiene fondata l'impugnazione e fornisce adeguata motivazione; in difetto va confermata l'assoluzione. Per questi motivi la sentenza è annullata con rinvio perché il giudice del rinvio esamini l'appello del P.M.
Norme richiamate
L'assoluzione ai sensi dell'art. 530 (insufficienza o contraddittorietà della prova) rileva sul piano del merito: se il pubblico ministero impugna una sentenza di assoluzione ai sensi di tale norma, il giudice d'appello può dichiarare l'estinzione del reato soltanto dopo aver valutato e motivato sull'impugnazione; in mancanza di valutazione favorevole dell'appello del P.M. deve essere confermata l'assoluzione.
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 12-ter (conv. con legge 24 aprile 2020, n. 27)
Consente la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione; qui il P.G. ha concluso per l'annullamento con rinvio mediante requisitoria scritta.
Sezioni Unite, sentenza n. 35490 del 28/05/2009 (cd. "Tettamanti")
Principio interpretativo secondo cui l'assoluzione nel merito ex art. 530 prevale rispetto alla dichiarazione immediata di cause estintive del reato, salvo che in appello il giudice valuti l'impugnazione del P.M. e la ritenga fondata; in caso contrario l'assoluzione va mantenuta.
Cass. Sez. 5, n. 19268 del 24/03/2015
Conferma il principio che, nell'ipotesi di assoluzione a norma dell'art. 530 c.p.p. impugnata dal P.M., il giudice d'appello può dichiarare la sopravvenuta estinzione del reato solo se ritiene fondata l'impugnazione e fornisce adeguata motivazione.
Cass. Sez. 4, sentenza n. 53354 del 21/11/2018
Ulteriore conferma giurisprudenziale della necessità di motivare specificamente la valutazione dell'impugnazione del P.M. quando in primo grado vi sia stata assoluzione ex art. 530 c.p.p.
Massime di principio
- Se in primo grado l'imputato è assolto con formula ex art. 530 c.p.p. e impugna esclusivamente il pubblico ministero, il giudice d'appello non può limitarsi a dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione senza esaminare e motivare sull'impugnazione del P.M.; in mancanza di valutazione favorevole dell'appello l'assoluzione deve essere confermata.
- Errori formali dell'appellante indicati nella motivazione (es. attribuire l'appello all'imputato o dichiarare inesistente recidiva) possono rivelare un difetto di esame che giustifica l'annullamento con rinvio.
- La dichiarazione di prescrizione in appello costituisce una pronuncia peggiorativa rispetto all'assoluzione: deve essere preceduta da un'effettiva e motivata valutazione dell'impugnazione del P.M.
- Per la difesa: in caso di assoluzione ex art. 530, è essenziale contestare in cassazione qualsiasi omissione o difetto di motivazione dell'appello del P.M., chiedendo l'annullamento ove il giudice d'appello non abbia valutato correttamente il gravame.
- Per il pubblico ministero: quando si impugna una sentenza di assoluzione ex art. 530 è necessario articolare e sviluppare in appello argomentazioni tali da consentire al giudice d'appello una motivazione che giustifichi, se del caso, una diversa statuizione (anche di estinzione) rispetto all'assoluzione di primo grado.
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