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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10644/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona si articola in due motivi. Con il primo, l'imputato deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di colpevolezza per il delitto di truffa processuale, sostenendo che la decisione di merito si sarebbe fondata sulle dichiarazioni dei testi Cambi e Conte, alle quali non doveva attribuirsi un valore probatorio superiore rispetto a quelle rese dall'imputato. Con il secondo motivo censura il vizio di motivazione in punto di quantificazione della provvisionale riconosciuta alla parte civile, ritenendola ingiustificata o comunque non adeguatamente motivata. Dalla memoria difensiva risulta inoltre che il ricorrente è sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova, dato segnalato per eventuali provvedimenti esecutivi in caso di inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo sollecitasse una rivalutazione del compendio probatorio, attività non consentita in sede di legittimità quando la decisione di merito abbia esaminato le prove secondo criteri di legge e di logica. Ha inoltre escluso l'ammissibilità del secondo motivo relativo alla provvisionale, osservando che si tratta di una statuizione provvisoria, destinata a essere sostituita dall'accertamento definitivo nel giudizio civile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    È richiamato indirettamente il delitto di truffa processuale contestato all'imputato; la Corte non entra nel merito della configurabilità, ma dichiara inammissibili le censure di merito sulla valutazione della prova.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure di violazione di legge o di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, quando il giudice di merito abbia già effettuato un apprezzamento conforme a criteri di legge e di логica.
  • La censura relativa al trattamento provvisionale non è idonea a fondare un ricorso per cassazione quando investe una statuizione provvisoria e non definitiva, destinata a essere assorbita o sostituita dall'accertamento del danno in sede civile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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