Cassazione Penale, Sentenza n. 48549/2023 del 06/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per l'equa riparazione per ingiusta sottoposizione a misura cautelare (custodia cautelare in carcere dal 2/03/2006 al 28/04/2006 e arresti domiciliari dal 29/04/2006 al 29/05/2006). Il provvedimento cautelare era stato adottato sulla base di indizi relativi a reati commessi in concorso (sequestro di persona, rapina, estorsione, lesioni ecc.). In sede di giudizio di merito Neroni è stato assolto dal sequestro di persona e dall'estorsione (per non aver commesso il fatto), la rapina è stata ritenuta assorbita nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e dichiarata estinta per prescrizione; è stato invece ritenuto il suo concorso nelle lesioni (anche esse estinte per prescrizione). Il ricorrente ha censurato l'ordinanza che ha negato l'indennizzo, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dato rilievo a fatti esclusi nel merito, avrebbe fatto un uso indebido della sentenza di merito senza confrontarla con il provvedimento cautelare e avrebbe erroneamente valutato fatti non rilevanti (tra cui reati per i quali non è prevista la custodia). Ha inoltre richiamato che il giudice della riparazione dovrebbe limitarsi al compendio indiziario della fase di indagine e che le scelte difensive legittime non possono pregiudicare il diritto all'indennizzo in seguito alle modifiche del 2021.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che, in autonomia rispetto al giudizio penale di merito, ha svolto una valutazione "ex ante" del quadro indiziario e del comportamento dell'indagato. È stata ritenuta sussistente la colpa grave ostativa all'equo indennizzo: in particolare l'aver incaricato "soggetti terzi pregiudicati" per la riscossione del credito (comportamento gravemente imprudente e causalmente rilevante ai fini della misura cautelare), il concorso riconosciuto nelle lesioni e il comportamento post-arresto (contattare la persona offesa cercando di convincerla a ritirare la denuncia) sono stati considerati elementi idonei a far escludere il diritto all'indennizzo. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui il giudizio per la riparazione è autonomo e valuta il quadro indiziario con criteri diversi rispetto al dibattimento, potendo far riferimento anche a fatti accertati nel merito purché non smentiti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente.
Norme richiamate
art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che esclude il diritto all'equa riparazione quando la privazione della libertà sia stata cagionata dall'incolpato mediante dolo o colpa grave; invocata dalla Corte per rigettare la domanda di indennizzo in presenza di condotta gravemente imprudente del ricorrente.
Definisce la nozione di colpa (negligenza, imprudenza, imperizia). La Corte la richiama per qualificare come "colpa grave" le condotte del ricorrente che hanno creato una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria.
Riferito nell'istruttoria come "esercizio arbitrario delle proprie ragioni"; benché per tale reato non sia prevista la misura cautelare, la sua rilevanza come fatto valutabile non è esclusa e può concorrere a delineare il quadro indiziario valutato ex ante.
Articolo richiamato nel quadro delle condotte violente; anche se per alcuni reati richiamati non era consentita misura cautelare, le condotte possono comunque rappresentare indizi utili nella valutazione della colpa grave ai fini dell'indennizzo.
Richiamato come base normativa per il concorso nei reati: la Corte ha ritenuto che, in base all'impostazione accusatoria originaria, Neroni potesse essere considerato concorrente rispetto alle condotte materiali degli altri soggetti.
artt. 273 e 274 cod. proc. pen.
Norme sulle condizioni e sui presupposti per l'applicazione di misure cautelari, citate dalla difesa come parametri che la Corte di merito avrebbe dovuto confrontare con l'ordinanza cautelare; la Corte di legittimità ha però ritenuto legittima la valutazione ex ante operata dai giudici della riparazione.
Massime di principio
- Il giudizio per l'equa riparazione è autonomo rispetto al processo penale: valuta "ex ante" il quadro indiziario che giustificò la misura cautelare, anche utilizzando fatti emersi nel giudizio di merito purché non smentiti.
- La colpa grave dell'indagato (che esclude l'indennizzo) si verifica quando la sua condotta extraprocessuale o processuale, pur non essendo finalizzata alla commissione del reato, è caratterizzata da macroscopica negligenza o imprudenza tale da creare una prevedibile ragione di intervento dell'Autorità giudiziaria (es. avvalersi di soggetti pregiudicati per riscuotere crediti).
- Anche condotte relative a reati per i quali non è prevista la custodia (o reati estinti per prescrizione) possono essere rilevanti nel giudizio per la riparazione se contribuiscono a formare il quadro indiziario che legittimò la misura cautelare.
- Comportamenti processuali o post-investigativi ambigui o ingannevoli (menzogne, contatti con la persona offesa per influenzare la querela, reticenze rilevanti) possono essere valutati e incidere negativamente sulla sussistenza del diritto all'indennizzo; il legittimo esercizio delle facoltà difensive non equivale all'uso di false prospettazioni.
- Dopo la riforma del 2021 l'autonomia del diritto alla difesa rimane tutelata, ma non impedisce che condotte reticenti, mendaci o comunque causalmente rilevanti rispetto alla determinazione cautelare influenzino la valutazione della colpa grave.
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