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Sentenza

Sentenza n. 14311/2026 - Roma, Sezione 1T

per l’annullamento I) quanto al ricorso n. 7107 del 2023, a) del Decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Registro Ufficiale.Int.0193191 del 30 dicembre 2022, pubblicato sul sito dell’Amministrazione lo stesso giorno, con il quale il M.I.M.IT. ha approvato “la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l’anno 2022 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e l’elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146, come riportati negli allegati A e B”, nonché della graduatoria medesima e l’elenco degli importi dei contributi; b) di ogni altro provvedimento o atto presupposto, coevo o consequenziale, comunque connesso, anche se non conosciuto, ivi compreso il Decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Registro Ufficiale.Int.0173370 del 25 novembre 2022, pubblicato sul sito dell’Amministrazione lo stesso giorno, con la quale il M.I.M.IT. ha approvato “la graduatoria provvisoria delle domande ammesse al contributo per l’anno 2022 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e l’elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146, come riportati negli allegati A e B”, nonché della graduatoria medesima e l’elenco degli importi dei contributi; c) in via derivata, di ogni atto amministrativo presupposto, connesso e dipendente, relativo alla procedura concessoria svolta per l’annualità 2022; II) quanto al ricorso n. 8142 del 2023, a) della nota dirigenziale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Registro Ufficiale.Int.0066888 del 31 marzo 2023; b) di ogni altro provvedimento o atto presupposto, coevo o consequenziale, comunque connesso, anche se non conosciuto, ivi comprese la Nota dirigenziale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Registro Ufficiale.Int.0039426 del 24 febbraio 2023 e della nota dirigenziale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Registro Ufficiale.Int.0070328 del 5 aprile 2023.

Giustizia amministrativa202308142

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva dei contributi 2022 alle emittenti radiofoniche locali commerciali, nella parte in cui non attribuisce punteggio per ricavi pubblicitari e spese in tecnologie innovative, nonché nota ministeriale di autotutela relativa al recupero di contributi dell’annualità 2021

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I due ricorsi, riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, riguardavano la mancata attribuzione di punteggio alla ricorrente nelle aree relative ai ricavi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari e ai costi sostenuti per tecnologie innovative, nonché il successivo provvedimento ministeriale di azzeramento del punteggio e recupero di una parte del contributo riconosciuto per l’annualità 2021. La ricorrente sosteneva che i dati economici fossero stati comunque forniti, sebbene attestati inizialmente da un consulente del lavoro anziché da un professionista iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Deduceva violazione del d.P.R. n. 146/2017, del d.m. 20 ottobre 2017, della legge n. 241/1990, dei principi di legalità, proporzionalità, buona fede e giusto procedimento, nonché mancata attivazione del soccorso istruttorio, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, illogicità ed eccesso di potere. Nel primo ricorso, i motivi aggiunti introdotti con memoria non notificata all’amministrazione riguardavano inoltre la violazione dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, il difetto di motivazione, la disparità di trattamento, la violazione dell’imparzialità, del giusto procedimento e del diritto di difesa. Nel secondo ricorso, relativo all’autotutela sull’annualità 2021, la ricorrente deduceva analogamente la violazione della buona fede e del soccorso istruttorio, la contraddittorietà e manifesta illogicità della nota, nonché la violazione degli artt. 3 e 21-nonies l. n. 241/1990 per carenza di motivazione sull’interesse pubblico e sulle ragioni dell’intervento limitato all’annualità 2021.

La decisione

Il TAR ha riunito i ricorsi ai sensi dell’art. 70, comma 1, c.p.a. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo introdotti nel primo giudizio con memoria non notificata, perché nuovi e non meramente esplicativi del motivo originario, con violazione del contraddittorio e del termine decadenziale. Nel merito ha respinto entrambi i ricorsi. Quanto alla graduatoria 2022, ha ritenuto decisivo che la lex specialis imponesse, a pena di inammissibilità, dichiarazioni rese da un professionista iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. La domanda originaria attestava falsamente che tale requisito fosse rispettato, mentre la documentazione era stata predisposta da un consulente del lavoro. Le dichiarazioni successivamente prodotte erano tardive e la loro data effettiva di sottoscrizione risultava incerta; pertanto non potevano sanare la carenza originaria né giustificare il soccorso istruttorio. In una procedura comparativa e di massa per contributi pubblici, il soccorso istruttorio non è invocabile quando l’irregolarità attiene a un onere di correttezza e autoresponsabilità del partecipante e permane incertezza sulla preesistenza del documento alla scadenza. Quanto alla nota di autotutela relativa al 2021, il TAR ha escluso la contraddittorietà derivante dal mancato intervento sull’annualità 2020, poiché per quest’ultima era decorso il termine di dodici mesi per l’annullamento d’ufficio. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivate le ragioni dell’intervento sull’annualità 2021, fondate sulla non conformità delle dichiarazioni prodotte, e sufficiente la motivazione sull’interesse pubblico, considerata la natura economica del beneficio e la cadenza annuale della procedura. I ricorsi sono stati quindi respinti, con compensazione integrale delle spese.

Norme richiamate

  • art. 70, comma 1, c.p.a.

    Consente la riunione dei ricorsi connessi per oggetto o per soggetti quando la trattazione unitaria risponde a esigenze di economia processuale e coerenza della tutela.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nello svolgimento processuale in relazione alla trattazione della causa.

  • art. 4, comma 4, lettere b) e c), d.m. 20 ottobre 2017

    Alla domanda devono altresì essere allegati in formato elettronico, pena l’inammissibilità: dichiarazione resa da professionista iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

    La produzione della dichiarazione del professionista qualificato costituisce requisito documentale prescritto dalla disciplina della procedura; una dichiarazione proveniente da un consulente del lavoro non è equivalente.

  • art. 5, commi 3 e 4, d.P.R. n. 146/2017

    Costituisce la base regolamentare per l’approvazione delle graduatorie e degli importi dei contributi alle emittenti radiofoniche locali.

  • art. 6, comma 1, lettere d) ed e), d.P.R. n. 146/2017

    Individua i dati relativi ai ricavi pubblicitari e alle spese in tecnologie innovative da attestare secondo le modalità previste dalla disciplina applicabile.

  • art. 6, comma 1, lettera b), l. n. 241/1990

    Il soccorso istruttorio non opera quando il partecipante abbia violato obblighi di correttezza e autoresponsabilità e quando l’integrazione postuma riguardi un elemento essenziale la cui preesistenza alla scadenza sia incerta.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    Il termine di dodici mesi per l’annullamento d’ufficio impediva l’intervento sull’annualità 2020; per l’annualità 2021 l’autotutela è stata ritenuta motivata dalla non conformità della documentazione e dal recupero del beneficio indebitamente erogato.

  • art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente quale fondamento del principio di buona fede nei rapporti tra amministrazione e privato; il giudice ha escluso che tale principio imponesse il soccorso istruttorio nella fattispecie.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    L’obbligo di motivazione è stato ritenuto assolto dalla nota di autotutela mediante il riferimento alla non conformità delle dichiarazioni e al recupero del contributo indebitamente percepito.

Massime di principio

  • Nelle procedure comparative e di massa per la concessione di contributi pubblici, il partecipante deve assolvere gli oneri documentali prescritti dalla disciplina di gara o dal bando secondo il principio di autoresponsabilità; la produzione di un documento proveniente da un soggetto diverso da quello qualificato dalla normativa non equivale all’adempimento richiesto.
  • Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per consentire, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, la produzione di documenti essenziali quando la loro preesistenza alla scadenza non sia certa, soprattutto se l’incertezza deriva da dichiarazioni identiche recanti date differenti.
  • Una memoria non notificata alla controparte non può introdurre motivi nuovi o elementi sostanzialmente nuovi rispetto al ricorso introduttivo; essa può soltanto illustrare o sviluppare censure già ritualmente dedotte, nel rispetto del contraddittorio e del termine decadenziale.
  • Il decorso del termine per l’annullamento d’ufficio impedisce all’amministrazione di intervenire su un’annualità precedente, senza che il mancato esercizio dell’autotutela su tale annualità renda contraddittorio l’intervento tempestivo su un’annualità successiva.
  • In presenza di un beneficio economico periodico ottenuto sulla base di documentazione non conforme alla disciplina applicabile, l’interesse pubblico all’annullamento d’ufficio e al recupero delle somme può essere motivato mediante il richiamo alla natura indebita dell’erogazione e alla cadenza annuale della procedura, senza necessità di ulteriori specifiche ragioni quando tali elementi risultino adeguatamente esplicitati.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRevoca e recupero dei contributiAutotutelaMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSoccorso istruttorioAutotutela decisoriaBuona fede e correttezza della PADecadenza e tardività

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