Cassazione Penale, Ordinanza n. 27534/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha impugnato per cassazione l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Brescia che aveva deciso sulla sua richiesta di misura alternativa alla detenzione. Dal testo emerge che la questione riguardava l'accesso a una misura più ampia, in particolare l'affidamento in prova al servizio sociale, rispetto alla quale il ricorrente deduceva violazioni di legge e vizi motivazionali. In sintesi, la difesa sosteneva che il provvedimento non avesse correttamente valutato i presupposti applicativi della misura e, soprattutto, che non fosse stata adeguatamente considerata la relazione di polizia attestante l'assenza di violazioni durante il periodo di arresti domiciliari; inoltre contestava la mancata attesa del completamento dell'istruttoria dell'U.E.P.E. e la mancata considerazione della richiesta di rinvio proveniente da tale ufficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha osservato che, per concedere l'affidamento in prova, occorrono due presupposti: assenza di pericolo di recidiva e utilità della misura ai fini del reinserimento sociale. Ha richiamato il principio per cui la mancanza di elementi di valutazione non è neutra, ma impone il rigetto dell'istanza, perché non basta l'assenza di dati negativi, essendo necessari elementi positivi idonei a fondare un giudizio prognostico favorevole. Ha inoltre escluso che il tribunale avesse un obbligo di rinviare la decisione in attesa del completamento dell'istruttoria U.E.P.E. o di pronunciarsi sulla richiesta di rinvio proveniente da quell'ufficio. Infine, ha ritenuto non illogica la mancata valorizzazione della relazione di polizia, perché coerente con la valutazione di idoneità della detenzione domiciliare a contenere il pericolo di recidiva. Ne sono conseguiti la condanna alle spese processuali e il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati
La misura alternativa dell'affidamento in prova presuppone un giudizio prognostico negativo sul pericolo di recidiva e positivo sulla funzione rieducativa e di reinserimento sociale del condannato.
contribuisca alla rieducazione del reo
L'affidamento in prova può essere concesso solo se la misura appare utile al reinserimento sociale e alla rieducazione del condannato.
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale non è sufficiente la mera assenza di elementi negativi: è necessario che dagli atti risultino elementi positivi idonei a fondare un giudizio favorevole sulla prevenzione della recidiva e sulla capacità della misura di favorire il reinserimento sociale.
- La mancanza o incompletezza degli elementi istruttori non ha valore neutro quando si tratta di valutare una misura alternativa alla detenzione: in assenza di dati positivi, l'istanza può essere legittimamente respinta.
- Il tribunale di sorveglianza non ha un obbligo generale di rinviare la decisione in attesa del completamento dell'istruttoria dell'U.E.P.E., né di prendere specifica posizione sulla richiesta di rinvio formulata da tale ufficio, che non assume il ruolo di parte processuale.
- In sede di legittimità, la valutazione di merito sulla idoneità della misura alternativa e sulla coerenza degli elementi istruttori è sindacabile solo nei limiti di una manifesta illogicità della motivazione, che nel caso esaminato è stata esclusa.
Come è indicizzato
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