Cassazione Civile, Ordinanza n. 34278/2022 del 22/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia origina da danni lamentati da alcuni proprietari di appartamenti all’ultimo piano di un edificio, che hanno chiesto al condominio il risarcimento dei danni da infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dal terrazzo condominiale, infiltrazioni verificatesi dopo lavori di rifacimento del terrazzo affidati dal condominio a una società appaltatrice e realizzati sotto la direzione di un tecnico. Il condominio, convenuto in primo grado, ha chiamato in causa la società appaltatrice e il direttore dei lavori sostenendo che la causa delle infiltrazioni fosse l’erronea esecuzione dei lavori e il mancato controllo del direttore. In primo grado il tribunale ha condannato solo il condominio; in appello la corte territoriale ha ritenuto estesa ai terzi chiamati la domanda degli attori e ha posto la responsabilità risarcitoria a carico della società appaltatrice e del direttore lavori. La società appaltatrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità/ultrapetizione dell’atto di appello e della decisione per avere la corte ritenuto emendabili le conclusioni dell’appellante e per avere considerato una domanda di manleva/formulazione nuova non ritualmente introdotta; 2) violazione degli artt. 106 e 112 c.p.c. per aver ritenuto automaticamente estesa ai terzi chiamati la domanda originaria, nonostante il condominio avesse evocato i terzi per far valere un rapporto diverso e autonomo rispetto a quello dedotto dagli attori; 3) ultrapetizione per avere confermato la condanna della società verso gli attori rimasti contumaci in appello, senza appello incidentale di questi ultimi. La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi: il primo e il secondo perché inammissibili, rispettivamente per difetto di autosufficienza/specificità e perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata; il terzo perché infondato, avendo la corte d’appello applicato correttamente il principio del litisconsorzio alternativo e dell’estensione automatica della domanda al terzo chiamato indicato come responsabile esclusivo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società appaltatrice. Ha confermato la decisione della Corte d’appello che aveva riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo la responsabilità della società appaltatrice e del direttore dei lavori per i danni da infiltrazioni e ponendo a loro carico l’obbligo risarcitorio in favore dei proprietari danneggiati. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La Corte richiama il divieto di ultrapetizione e osserva che la censura è inammissibile o infondata quando non colpisce la reale ratio decidendi o quando difetta di specificità rispetto agli atti processuali richiamati.
La chiamata del terzo può rilevare ai fini dell’estensione della domanda dell’attore al terzo solo se il chiamante lo indica come effettivo responsabile della pretesa dedotta, senza introdurre un rapporto autonomo e diverso da quello originario.
Il motivo di ricorso è inammissibile se non riproduce o indica specificamente il contenuto dell’atto processuale su cui si fonda, impedendo alla Corte di verificare la doglianza.
La domanda nuova non può essere introdotta in appello; la Corte richiama il principio per cui una richiesta condannatoria nuova nei confronti del terzo, non formulata tempestivamente, sarebbe inammissibile.
La trattazione in camera di consiglio è avvenuta secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell’obbligo di versamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile se denuncia vizi della decisione senza indicare in modo specifico il contenuto degli atti processuali su cui si fonda, perché la Corte non può colmare le carenze di autosufficienza con la sola lettura della sentenza impugnata.
- Quando il convenuto chiama un terzo in causa indicandolo come l’effettivo responsabile esclusivo del danno dedotto dall’attore, la domanda originaria si estende automaticamente al terzo e il giudice può condannarlo in favore dell’attore anche in assenza di una specifica domanda di quest’ultimo nei suoi confronti.
- L’estensione automatica della domanda al terzo non opera se il chiamante fa valere verso il terzo un rapporto diverso e autonomo rispetto alla causa petendi dell’attore; in tal caso occorre verificare la reale funzione della chiamata in causa nel caso concreto.
- Nel litisconsorzio alternativo, il danneggiato resta vittorioso sia se la domanda viene accolta contro il convenuto originario sia se viene accolta contro il terzo chiamato come responsabile esclusivo; pertanto, se il terzo soccombente propone appello, il danneggiato non ha onere di proporre appello incidentale per ottenere la conferma della responsabilità del terzo.
- Una censura per ultrapetizione è infondata se la decisione impugnata ha correttamente ricostruito il contenuto della domanda e ha applicato il principio dell’estensione della pretesa al terzo chiamato, senza introdurre un petitum o una causa petendi estranei al thema decidendum.
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