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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35163/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La difesa di Paola Libetta ha impugnato la sentenza per: (i) presunta errata applicazione dell'art. 640 c.p. e carenze della motivazione, sostenendo che non sussistessero "artifizi" o "raggiri" poiché le trattative con Thesan si sarebbero svolte normalmente e la fornitura era garantita da una fideiussione ritenuta regolare; ha altresì contestato l'uso della polizza fideiussoria (incapiente/fallita) e la mancata chiarezza circa la sua escussione; ha eccepito inoltre che la ricorrente si era formalmente dimessa e ceduto le quote prima dei fatti contestati, per cui non sarebbe stato dimostrato il suo ruolo decisionale nella trattativa. (ii) la rilevanza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p., sostenendo che il danno era in parte mitigato dalla restituzione di merce e che andavano valutate le condizioni economiche della vittima; (iii) la mancata concessione delle attenuanti generiche, la sproporzione della pena e il rigetto del beneficio della non menzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché basato su censure manifestamente infondate o non ammissibili in questa sede. Ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui la Regen srl, pur avendo pagato un acconto e fornito una fideiussione rivelatasi inidonea, non ha saldato il restante importo e la condotta della Libetta evidenziava un dolo iniziale (truffa contrattuale) e gestione di fatto della società anche dopo le dimissioni formali. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante per danno patrimoniale rilevante (danno indicato in Euro 46.900) valutabile sull'entità oggettiva al momento del fatto e ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi che le giustificassero. Ha inoltre chiarito che il beneficio della non menzione è discrezionale e può essere negato anche se è concessa la sospensione condizionale della pena. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso; conferma della responsabilità per truffa aggravata; pena di 2 anni di reclusione (condizionalmente sospesa), condanna al pagamento delle spese processuali, liquidazione di provvisionale e risarcimento alla Thesan spa; condanna della ricorrente al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e rifusione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    La Corte richiama che per la truffa contrattuale rileva il "dolo iniziale": una serie preordinata di comportamenti che inducono in errore il contraente sull'affidabilità e solvibilità, rendendo l'inadempimento penalmente rilevante e non mero inadempimento civilistico

  • art. 61 n. 7 cod. pen.

    L'aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità può essere applicata in base all'entità oggettiva del danno al momento del fatto; le condizioni economiche della vittima sono rilevanti solo se il danno oggettivo non è di per sé considerevole

  • art. 133 cod. pen.

    Ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche e della non menzione, il giudice esercita un apprezzamento discrezionale basato su elementi positivi e circostanze concrete; l'assenza di elementi favorevoli può giustificare il diniego delle attenuanti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al versamento di somme alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento di Euro 3.000

Massime di principio

  • In casi di presunta truffa contrattuale, è decisivo dimostrare il "dolo iniziale": non basta l'inadempimento, occorre provare che, sin dall'origine, il comportamento fosse volto a ingenerare fiducia per poi non adempiere.
  • La presenza di una fideiussione inefficace o non escussa non esclude automaticamente la responsabilità penale se la parte offesa è stata indotta in errore e la prestazione non è stata saldata.
  • L'aggravante per danno patrimoniale rilevante può fondarsi sull'ammontare oggettivo del danno al momento della consumazione del reato: il successivo recupero parziale della merce o la situazione economica della vittima sono irrilevanti se l'ammontare è già di per sé rilevante.
  • Le attenuanti generiche richiedono elementi positivi specifici e apprezzabili; la semplice invocazione formale o la mancata partecipazione dell'imputato al dibattimento non sono, di per sé, sufficienti a imporne il riconoscimento.
  • Il beneficio della non menzione è distinto dalla sospensione condizionale della pena ed è rimesso alla discrezionalità del giudice sulla base delle circostanze del caso.
  • In Cassazione, i motivi che ripropongono in termini sostanzialmente identici le questioni di merito già giudicate sono spesso dichiarati inammissibili; le doglianze che puntano a rivalutazioni fattuali complesse vengono generalmente ritenute non consentite in sede di legittimità.

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