Cassazione Civile, Ordinanza n. 21657/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal diniego o dalla diversa decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata richiesta da una lavoratrice con invalidità superiore all'80%, che aveva ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento del trattamento con decorrenza dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti e la condanna dell'ente previdenziale al pagamento dei ratei non corrisposti. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., censurando la sentenza d'appello per aver escluso l'applicazione del differimento di un anno (cd. finestra mobile) anche agli invalidi in misura non inferiore all'80% che accedono alla pensione anticipata ai sensi della disciplina speciale di cui al d.lgs. n. 503 del 1992. La parte resistente ha difeso la decisione di merito che aveva ritenuto la finestra non applicabile, valorizzando la specialità della disciplina previdenziale per gli invalidi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'ente previdenziale. Ha affermato che il regime delle cd. finestre di accesso previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 si applica anche agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa non inferiore all'80% che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata. Per questo ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, perché riesamini il merito alla luce del principio di diritto enunciato, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La disciplina delle finestre mobili ha applicazione generale e si estende anche ai soggetti che accedono al pensionamento in base a specifici ordinamenti, compresi gli invalidi almeno all'80% beneficiari della pensione anticipata.
conversione del d.l. n. 78 del 2010
La conversione ha confermato il regime delle finestre introdotto dal decreto-legge.
La pensione di vecchiaia anticipata per invalidi con riduzione della capacità lavorativa almeno dell'80% rientra nell'ambito soggettivo cui si applica anche il differimento previsto dalla normativa successiva.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Quando una norma successiva prevede in termini ampi un differimento dell'accesso al trattamento pensionistico, tale disciplina si applica anche alle ipotesi di pensionamento anticipato riconosciute da ordinamenti speciali, salvo espressa deroga.
- L'individuazione dell'ambito soggettivo di una disposizione sulle finestre pensionistiche va compiuta secondo il dato testuale, includendo non solo i soggetti espressamente menzionati, ma anche quelli ricompresi nella formula generale riferita agli "altri casi" e alle età previste dagli specifici ordinamenti.
- In materia pensionistica, la specialità di una disciplina agevolativa non esclude di per sé l'applicazione di un successivo regime generale di differimento, quando la nuova norma non contenga un'espressa esclusione e il suo tenore letterale sia comprensivo della fattispecie considerata.
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