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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30091/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di canoni di locazione. Il giudice di primo grado aveva rigettato l'opposizione solo in parte, detraendo dalla somma ingiunta un pagamento intervenuto dopo il deposito del ricorso monitorio; la Corte d'appello, in riforma parziale, aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannato l'ente al pagamento della minor somma risultante dai canoni effettivamente dovuti al netto del pagamento successivo. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 447-bis e 434 c.p.c., sostenendo che l'appello dell'ente dovesse essere dichiarato inammissibile perché proposto con atto di citazione invece che con ricorso e perché l'atto sarebbe stato iscritto a ruolo tardivamente rispetto al termine perentorio previsto per il rito locatizio. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura non colpisse la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello aveva applicato il principio di ultrattività del rito, assumendo che il primo grado fosse stato erroneamente trattato con rito ordinario; inoltre il ricorrente non aveva specificamente contestato tale presupposto di fatto né indicato gli atti processuali rilevanti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse inammissibile, prima ancora che manifestamente infondato, perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata e non era sorretto da una adeguata specificità, oltre a non rispettare l'onere di indicazione degli atti processuali richiesti dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Ha inoltre osservato che la decisione della Corte d'appello era conforme al consolidato orientamento sulla ultrattività del rito: se il primo grado è stato erroneamente trattato con rito ordinario, anche l'appello segue le forme del rito ordinario, con citazione ad udienza fissa. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La censura di violazione di legge è stata ritenuta inidonea perché non ha inciso sulla reale ratio decidendi della sentenza d'appello.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche per difetto di specificità, non essendo stati richiamati gli atti processuali dai quali desumere il rito effettivamente applicato in primo grado.

  • art. 434 c.p.c.

    È stata richiamata la disciplina dell'appello nel rito del lavoro/speciale, ma la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del principio di ultrattività del rito ordinario.

  • art. 447-bis c.p.c.

    È stato invocato dal ricorrente per sostenere la forma ricorsuale dell'appello nel rito locatizio, ma la censura è stata respinta perché il primo grado era stato trattato con rito ordinario.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato ai fini della trattazione camerale del ricorso destinato a essere dichiarato inammissibile o manifestamente infondato.

  • art. 376 c.p.c.

    Richiamato per la procedura camerale in cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta del relatore e la memoria del ricorrente.

  • art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

    La declaratoria di inammissibilità è stata ricondotta anche alla conformità della decisione impugnata alla giurisprudenza consolidata della Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Se un giudizio di primo grado è stato erroneamente trattato con il rito ordinario invece che con il rito speciale, l'impugnazione segue le forme del rito ordinario, in applicazione del principio di ultrattività del rito.
  • La forma dell'appello va individuata in base al rito concretamente osservato nel primo grado, non in base al rito astrattamente corretto per materia, quando il mutamento di rito non sia stato disposto dal giudice di primo grado.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non coglie la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una diversa ricostruzione astratta della disciplina processuale.
  • In sede di legittimità, la censura deve essere specifica e deve indicare gli atti processuali rilevanti da cui desumere il fatto processuale decisivo; in difetto, opera l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • La conformità della decisione impugnata a un orientamento giurisprudenziale consolidato può sorreggere la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione commercialeLocazione abitativa
RamiProcesso civileLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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