Cassazione Penale, Sentenza n. 27625/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Venezia del 15/10/2024 per inammissibilità dell'appello di primo grado; la Corte d'appello aveva dichiarato l'appello inammissibile perché all'atto non era stata allegata l'elezione di domicilio né indicata la collocazione in fascicolo di una eventuale elezione pregressa, in base all'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. nella versione previgente alla modifica. Il ricorrente deduceva che l'elezione era comunque risultante dal verbale di identificazione contenuto nel fascicolo del pubblico ministero e dall'intestazione della sentenza di primo grado e che le notificazioni erano state eseguite presso il domicilio eletto, lamentando un eccessivo formalismo lesivo del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite (24 ottobre 2024, caso De Felice) secondo cui l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., abrogato dalla legge 9 agosto 2024 n.114, si applica alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024 e va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere un richiamo espresso e specifico alla precedente elezione o dichiarazione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, tale da consentire l'immediata individuazione del luogo per la notificazione. Nel caso concreto l'atto di appello non conteneva né l'allegazione dell'elezione né il richiamo alla sua collocazione in fascicolo; la Corte ha ritenuto irrilevanti i successivi adempimenti della cancelleria relativi alle notificazioni. Per effetto dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
disciplina previgente che richiedeva l'allegazione dell'elezione di domicilio nelle impugnazioni
Le Sezioni Unite hanno interpretato la norma nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga un richiamo "espresso e specifico" ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, in modo da consentire l'immediata individuazione del luogo per la notificazione
abrogazione dell'art. 581, comma 1-ter (in vigore dal 25/08/2024)
L'abrogazione non ha effetto retroattivo rispetto alle impugnazioni proposte entro il 24/08/2024: per esse continua ad applicarsi la disciplina abrogata, come indicato dalle Sezioni Unite
Sentenza Sezioni Unite, 24 ottobre 2024 (caso "De Felice")
pronuncia interpretativa sull'applicazione temporale e sul contenuto dell'art. 581, comma 1-ter
Stabilisce che la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, si applica alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024 e chiarisce che è necessario un richiamo espresso e specifico all'elezione di domicilio e alla sua collocazione in fascicolo
prevede la condanna alle spese e la possibilità di versamento in favore della Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili
Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento equitativo di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Se l'impugnazione è stata proposta entro il 24/08/2024, deve rispettare i requisiti dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.: l'atto di impugnazione deve contenere un richiamo espresso e specifico alla precedente elezione o dichiarazione di domicilio e indicare la sua collocazione nel fascicolo.
- La mancata allegazione della elezione di domicilio e l'assenza di un chiaro richiamo alla sua collocazione in fascicolo rendono l'impugnazione inammissibile, anche se le notificazioni sono state eseguite con riferimento a un domicilio ritenuto dalla cancelleria.
- I successivi adempimenti della cancelleria (es. notificazioni eseguite) non sanano la carenza formale dell'atto di impugnazione: la valutazione si effettua sulla conformità dell'atto rispetto ai requisiti previsti dalla norma e dalla giurisprudenza interpretativa.
- Per evitare l'inammissibilità, l'avvocato deve o allegare la prova dell'elezione di domicilio all'atto di impugnazione o inserire nell'atto un richiamo espresso e specifico alla precedente elezione indicando la sua collocazione nel fascicolo processuale.
- Dove rilevante, verificare la data di proposizione dell'impugnazione rispetto alla data di abrogazione/novella legislativa, poiché la disciplina applicabile può dipendere dalla data di presentazione dell'atto.
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