Cassazione Civile, Ordinanza n. 34072/2025 del 24/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario una cartella di pagamento per IRPEF e IRAP riferita all’anno d’imposta 2005, iscritta a ruolo nel 2009 e notificata nel gennaio 2010. Il primo giudice aveva accolto il ricorso ritenendo estinto il debito per effetto di una rateizzazione effettuata dalla contribuente dal 2/7/2007 e, quindi, illegittima la cartella per asserita illegittimità dell’iscrizione a ruolo. L’Agenzia delle Entrate aveva proposto appello notificandolo sia alla controparte personalmente presso la sua residenza sia al difensore domiciliatario, ma presso uno studio diverso da quello eletto, con esito negativo della notifica al difensore. La corte tributaria d’appello aveva dichiarato inammissibile l’appello, ritenendo che la notifica personale alla parte non sanasse la mancata notifica nel domicilio eletto presso il difensore e che, scaduto il termine per impugnare, non fosse possibile disporre rinnovazione. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva: (i) nullità della sentenza per violazione dei principi sulla rinnovazione della notificazione, sostenendo che, accertata la nullità della notifica dell’appello, il giudice avrebbe dovuto disporne la rinnovazione d’ufficio ex art. 291 c.p.c.; (ii) violazione dell’art. 17, comma 1, d.lgs. 546/1992, perché la notificazione a mani proprie della parte è sempre consentita e prevale anche in presenza di domicilio eletto. La contribuente resisteva con controricorso, chiedendo comunque la cassazione e il rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che, nel processo tributario, alla nullità della notificazione dell’atto di appello debba seguire la rinnovazione d’ufficio ex art. 291 c.p.c., applicabile anche al rito tributario in base agli artt. 1, comma 2, e 49 d.lgs. 546/1992. Ha inoltre affermato che la notificazione a mani proprie della parte è sempre salva ai sensi dell’art. 17 d.lgs. 546/1992 e prevale anche rispetto al domicilio eletto. Pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell’appello era errata, poiché la nullità della notifica non comportava l’inammissibilità insanabile del gravame e non ostava la rinnovazione, con effetti retroattivi e senza decadenza, anche se il termine per impugnare era medio tempore scaduto. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Invocato come vizio processuale denunciato in cassazione; la Corte non lo accoglie come tale, ma ricostruisce la questione in termini di nullità della notifica dell’appello e obbligo di rinnovazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. 546/92
Censura proposta per affermare la validità della notificazione a mani proprie della parte anche in presenza di domicilio eletto.
In caso di nullità della notificazione dell’atto di appello, il giudice deve disporne d’ufficio la rinnovazione; la nuova notifica produce effetti retroattivi e impedisce la decadenza.
art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992
La disciplina processuale civile si applica al processo tributario solo nei limiti di compatibilità e in quanto il rito tributario non disponga diversamente.
art. 17, comma 1, d.lgs. 546/1992
La notificazione a mani proprie della parte è sempre salva e può essere effettuata anche a mezzo posta; tale forma prevale anche se è stato eletto domicilio presso un difensore.
art. 17, comma 2, d.lgs. 546/1992
Richiamato dal giudice di merito per sostenere che l’elezione di domicilio conserva efficacia nei successivi gradi di giudizio, ma la Corte chiarisce che ciò non esclude la validità della notificazione personale alla parte.
Conferma l’applicabilità, nel processo tributario, delle norme del codice di procedura civile compatibili, tra cui l’art. 291 c.p.c.
art. 330, comma 1, secondo periodo, c.p.c.
Richiamato dal giudice di merito in tema di luogo di notificazione dell’impugnazione presso il procuratore costituito o nel domicilio eletto; la Corte lo coordina con la speciale disciplina tributaria sulla notificazione a mani proprie.
Norma richiamata in collegamento con l’art. 330 c.p.c. sulla notificazione alle parti costituite tramite procuratore/domicilio eletto.
Richiamato come modalità di notificazione a mani proprie della parte tramite ufficiale giudiziario.
In caso di cassazione con rinvio per nullità della notifica e dell’intero processo, la causa va riassunta davanti al giudice di rinvio nelle forme previste da questa norma.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la nullità della notificazione dell’atto di appello non determina di per sé l’inammissibilità definitiva del gravame, dovendo il giudice disporre d’ufficio la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c., applicabile per il rinvio operato dal d.lgs. 546/1992.
- La rinnovazione della notificazione, una volta eseguita, produce effetti retroattivi e impedisce la decadenza dall’impugnazione anche se, nel frattempo, il termine per proporla sia decorso.
- La notificazione a mani proprie della parte è sempre consentita nel processo tributario e prevale rispetto al domicilio eletto presso il difensore; la disciplina speciale tributaria si coordina con quella del codice di rito nei limiti di compatibilità.
- Quando la notificazione dell’impugnazione è nulla ma l’atto è comunque giunto a conoscenza della parte, in sede di rinvio è sufficiente la riassunzione del giudizio senza necessità di una nuova notificazione integrale dell’atto di appello.
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