Cassazione Penale, Ordinanza n. 31086/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna di due imputati per più episodi del delitto di falsità in materia di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, e aveva rideterminato la pena di un terzo imputato in accoglimento di un concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. I primi due ricorrenti deducevano un unico motivo di vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, sostanzialmente sollecitando una rivalutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti. Il terzo ricorrente censurava la misura della pena determinata con il modulo concordato in appello, contestando il trattamento sanzionatorio definito dalle parti e recepito dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Quanto ai due imputati che contestavano la responsabilità, il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché in cassazione non è consentita una nuova lettura delle prove né la richiesta di un diverso apprezzamento del materiale probatorio rispetto a quello compiuto dal giudice di merito. Quanto al terzo imputato, la doglianza sulla pena è stata reputata inammissibile perché, nel ricorso avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., non è consentito contestare la misura della pena liberamente concordata tra le parti e ratificata dal giudice, salvo il caso di illegalità della pena, evenienza non dedotta né emergente. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma concorsuale per la contestazione dei reati
richiamato per il concorso di persone nei reati contestati
norma incriminatrice richiamata nei capi di imputazione
norma richiamata nei capi di imputazione insieme all'art. 453 c.p.
disciplina il concordato sui motivi di appello e sulla pena; una volta recepito dal giudice, il trattamento sanzionatorio non è unilateralmente modificabile in cassazione salvo illegalità della pena
richiamato come forma procedurale per la richiesta di concordato in appello
richiamato come precedente istituto analogo, oggi abrogato, utile a confermare il principio sulla non modificabilità unilaterale della pena concordata
non citato espressamente nel testo, ma la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende è consequenziale alla declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità è preclusa la richiesta di una rivalutazione del compendio probatorio e di una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere fondato sulla mera prospettazione di una lettura alternativa e più favorevole delle risultanze processuali, quando si chieda alla Corte di cassazione un giudizio di fatto che le è estraneo.
- Quando l'appello è definito con concordato ex art. 599-bis c.p.p., la pena concordata e recepita dal giudice non può essere unilateralmente contestata in cassazione, salvo deduzione di illegalità della pena.
- Il ricorso per cassazione avverso una decisione fondata su accordo processuale sulla pena è inammissibile se censura solo il quantum del trattamento sanzionatorio senza allegare una illegittimità della pena stessa.
- La parte che abbia aderito al modulo concordato in appello non può dolersi in cassazione della mancata motivazione sul punto della pena, poiché l'accordo sostituisce la contestazione sul trattamento sanzionatorio.
Come è indicizzato
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