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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11287/2022 del 28/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per mancata e insufficiente motivazione del decreto impugnato in ordine alla "pericolosità sociale" del proposto: si deduce che la Corte di Appello avrebbe valutato la pericolosità in termini astratti, senza riferimenti a manifestazioni concrete e attuali, in contrasto con i principi stabiliti dalla sentenza della Corte Costituzionale n.24/2019 che ha escluso la liceità della pericolosità generica ai fini delle misure di prevenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha censurato la motivazione della corte territoriale come inesistente o meramente apparente rispetto all'elemento potenzialmente decisivo (la presunta abitudine a vivere, anche in parte, dei proventi di attività delittuose): la motivazione riportava affermazioni generiche, prive di agganci oggettivi, e continuava a richiamare indici di "pericolosità generica" già dichiarati incostituzionali. Per tali ragioni la Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento impugnato e ha rinviato la causa alla Corte di Appello di Catania per un nuovo giudizio con adeguata e specifica motivazione rispetto ai parametri normativi attuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle misure di prevenzione)

    L'art. 4, lett. c) richiamato insieme all'art. 1 è stato interpretato alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale: la misura di prevenzione può colpire chi, sulla base di elementi di fatto, viva abitualmente, anche in parte, dei proventi di attività delittuose; ma non può fondarsi su indici di pericolosità "generica" privi di riscontro concreto.

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4

    Richiamata in tema di rimedi: il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione è ammesso per violazione di legge, includendo la mancanza o apparenza della motivazione del provvedimento.

  • legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-ter, secondo comma

    Richiama la disciplina dei rimedi nel procedimento di prevenzione confermando i limiti del ricorso per cassazione a violazioni di legge.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    La Corte ribadisce che l'illogicità manifesta della motivazione non è tra i vizi deducibili in cassazione nel procedimento di prevenzione; tuttavia la mancanza o l'apparenza della motivazione, intesa come omissione di confronto con elemento potenzialmente decisivo, integra una violazione di legge esperibile in Cassazione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2019

    La pronuncia ha declarato l'illegittimità della disciplina sulla pericolosità generica (art. 4 lett. c) nella parte in cui consentiva valutazioni astratte): da allora il giudice deve ancorare la misura a concreti e attuali elementi di pericolosità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge; tra queste rientra la motivazione inesistente o meramente apparente quando il giudice omette di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo.
  • Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.24/2019 non è più ammissibile fondare le misure di prevenzione sulla cosiddetta "pericolosità generica": il giudice deve indicare elementi concreti e attuali che giustifichino la misura.
  • La mera menzione di condanne pregresse, la mancata attività lavorativa o la frequentazione di pregiudicati, se non collegata a elementi attuali e specifici, non sono di per sé sufficienti a motivare la misura.
  • Accertamenti sul "sostentamento" con proventi illeciti richiedono allegazioni e prova oggettiva: affermazioni generiche sul fatto che il proposto "viva in parte dei proventi delittuosi" devono essere supportate da dati concreti e circostanziati.
  • Se la motivazione del giudice d'appello risulta generica o si fonda su precedenti giurisprudenziali successivamente superati dalla Corte Costituzionale, il rimedio corretto è l'annullamento con rinvio perché il giudice di merito fornisca nuova e adeguata motivazione.

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