Cassazione Civile, Ordinanza n. 42031/2021 del 30/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento del corrispettivo di lavori eseguiti in subappalto, rimasto insoluto. L'opponente al decreto aveva dedotto che la lite fosse compromessa in arbitri per effetto di una clausola compromissoria contenuta nel contratto-quadro stipulato con altro soggetto e richiamata/accettata dalla subappaltatrice; il tribunale aveva accolto l'eccezione, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, revocando l'ingiunzione e ponendo le spese a carico della società opposta. In appello, la corte territoriale aveva dichiarato inammissabile il gravame perché la decisione sulla competenza in presenza di clausola compromissoria sarebbe stata impugnabile solo con regolamento necessario di competenza; aveva inoltre compensato integralmente le spese del grado ritenendo sufficiente, quale giusto motivo, il rilievo officioso dell'inammissibilità dell'appello. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. e l'omessa applicazione dell'art. 91 c.p.c., sostenendo di essere risultata totalmente vittoriosa in appello e che non vi fossero giusti motivi idonei a giustificare la compensazione, né che il rilievo officioso dell'inammissibilità potesse valere come ragione legittimante la deroga al principio di soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, nel regime applicabile ratione temporis all'art. 92, comma 2, c.p.c. post riforma 2005 e pre riforma 2009, la compensazione delle spese deve essere sorretta da motivazione esplicita e da ragioni astrattamente idonee. Ha escluso che il rilievo officioso dell'inammissibilità dell'appello possa costituire, di per sé, un giusto motivo per compensare integralmente le spese, perché tale rilievo è estraneo al rapporto processuale tra le parti e non elimina la soccombenza dell'appellante, che resta causalmente responsabile della protrazione del giudizio. Di conseguenza, la sentenza d'appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla stessa corte d'appello, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base del ricorso per decreto ingiuntivo promosso dalla creditrice per il pagamento del corrispettivo.
evocato dalla ricorrente come regola del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese.
"se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti"
nel testo applicabile ratione temporis, la compensazione richiede soccombenza reciproca o altri giusti motivi esplicitamente indicati; la Corte afferma che i motivi addotti dal giudice d'appello devono essere astrattamente idonei a sorreggere la deroga al criterio di soccombenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la ricorrente ha denunciato la violazione di norme di diritto in relazione alla statuizione sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato indirettamente quale parametro del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
la Corte individua in questa novella il regime applicabile all'art. 92 c.p.c. nel caso di specie.
la Corte precisa che la successiva novella non si applica ai giudizi iniziati prima del 4 luglio 2009.
Massime di principio
- Nel regime dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile alle cause introdotte dopo la riforma del 2005 e prima della riforma del 2009, la compensazione delle spese richiede una motivazione esplicita e ragioni che siano, in astratto, idonee a giustificarla.
- Il rilievo officioso di una causa di inammissibilità dell'impugnazione, essendo estraneo al rapporto sostanziale e processuale tra le parti, non elimina la soccombenza della parte che ha proposto il gravame e non costituisce, di per sé, un giusto motivo per la compensazione integrale delle spese.
- Ai fini della regolazione delle spese, la parte che ha dato causa al protrarsi del giudizio resta tenuta a sopportarne le conseguenze economiche secondo il principio di causalità, anche quando il giudice rilevi d'ufficio un vizio processuale dell'impugnazione.
- Il sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese consente di verificare l'astratta idoneità delle ragioni addotte dal giudice di merito a fondare la deroga al principio di soccombenza.
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