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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33051/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Messina che lo aveva condannato per calunnia. Il fatto contestato, per come emerge dall'ordinanza, consisteva nell'aver simulato una ferita da taglio al braccio e nell'aver attribuito falsamente il ferimento ai propri fratelli, così prospettando all'autorità giudiziaria circostanze idonee a indicare altri come responsabili di un fatto di reato non commesso. Nel ricorso si deduceva, in particolare, l'inutilizzabilità dell'annotazione di polizia giudiziaria che riportava la versione dei fatti resa dall'imputato sulla ferita, sostenendosi che si trattasse di dichiarazioni non verbalizzate e quindi inutilizzabili; si censurava inoltre l'affermazione di responsabilità evidenziando che non risultavano procedimenti a carico dei fratelli indirettamente accusati. Le ulteriori doglianze riproponevano questioni già esaminate dai giudici di merito, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sull'inutilizzabilità dell'annotazione di P.G., osservando che la simulazione di tracce di reato a carico di altri integra di per sé il reato di calunnia nella forma della incolpazione reale o indiretta, e che è sufficiente che l'autorità giudiziaria venga a conoscenza di circostanze idonee ad attribuire ad altri un reato. Ha inoltre escluso la pertinenza delle norme richiamate in tema di dichiarazioni dell'indagato non verbalizzate, poiché le dichiarazioni erano state rese dall'interessato non come indagato ma come presunta persona offesa. È stata reputata manifestamente infondata anche la doglianza relativa all'assenza di procedimenti a carico dei fratelli, poiché la calunnia è reato di pericolo. Quanto alle altre censure, la Corte ha rilevato che si trattava di una mera riproposizione di questioni già affrontate con motivazione puntuale, senza reale confronto con le argomentazioni del giudice di merito, quindi non scrutinabili in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 64 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente in tema di inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'indagato, ma ritenuto non pertinente al caso concreto

  • art. 350, comma 7, c.p.p.

    richiamato dal ricorrente in tema di dichiarazioni di p.g. e verbalizzazione, ma ritenuto non pertinente perché le dichiarazioni non erano rese nella qualità di indagato

  • art. 368 c.p.

    richiamato implicitamente quale reato di calunnia; la Corte ribadisce che la simulazione di tracce di reato a carico di altri può integrare la calunnia in forma reale o indiretta

Massime di principio

  • La simulazione di tracce di reato a carico di terzi può integrare la calunnia anche nella forma della incolpazione reale o indiretta, senza che sia necessario che la falsa accusa assuma la forma di una dichiarazione espressa e sottoscritta dall'imputato.
  • Ai fini della calunnia è sufficiente che all'autorità giudiziaria siano portate a conoscenza circostanze idonee ad attribuire ad altri un fatto di reato non commesso; non è necessario che il procedimento sia effettivamente instaurato a carico dei soggetti falsamente accusati, poiché il delitto ha natura di reato di pericolo.
  • Le censure di legittimità che si limitano a riproporre questioni già esaminate con motivazione logica e puntuale dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con tale motivazione, sono inammissibili perché generiche e non idonee a evidenziare un error in iudicando o in procedendo.
  • Le regole sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'indagato non sono invocabili quando le dichiarazioni siano state rese dall'interessato in una diversa qualità processuale, qui come presunta persona offesa e non come indagato.

Come è indicizzato

MaterieCalunniaImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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