Cassazione Penale, Ordinanza n. 19057/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato giudicato dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., in esito a concordato sulla pena con il Procuratore Generale, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. La pena concordata era stata determinata in anni tre di reclusione, con corrispondente regolazione delle pene accessorie fallimentari. Con il ricorso per cassazione, il difensore deduceva violazione di legge e omessa motivazione in relazione alla determinazione delle pene accessorie fallimentari. La Corte rileva che, nel patteggiamento in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei limiti dei vizi relativi alla formazione della volontà di accesso al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo e, nei casi consentiti, alla mancata rilevazione ex officio della prescrizione maturata prima della sentenza. Nel caso concreto il motivo investiva invece un profilo attinente alla pena e alle relative pene accessorie, dunque un segmento riconducibile ai punti oggetto dell'accordo o comunque non devoluto validamente in cassazione; inoltre il motivo era formulato in termini generici, senza chiarire se la questione fosse stata già dedotta in appello. La Corte osserva anche che l'accordo sulla pena può estendersi implicitamente ai punti della sentenza strettamente correlati, e che nel caso specifico le pene accessorie erano state adeguate alla nuova pena principale, risultando congrua la durata di anni tre.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità del motivo. Ha applicato la disciplina dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ritenendo che, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la censura concernente la determinazione delle pene accessorie fallimentari non fosse deducibile nei limiti prospettati, trattandosi di questione coperta dall'accordo o comunque non validamente devoluta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
patteggiamento in appello
L'istituto del concordato in appello determina una devoluzione ridotta ai soli punti non rinunciati; il ricorso per cassazione è circoscritto ai vizi compatibili con tale assetto.
La Corte applica la procedura de plano per dichiarare l'inammissibilità del ricorso nei casi in cui il motivo investa questioni non deducibili o già rinunciate nel concordato in appello.
Richiamato in via comparativa, quale modello processuale equiparato al concordato in appello ai fini della limitazione dei motivi di ricorso.
Richiamato per indicare i ristretti casi di ricorribilità contro la sentenza di patteggiamento, parametro utile anche per il concordato in appello.
Richiamato come disposizione abrogata dal d.lgs. n. 150/2022, relativa alla possibilità di proporre concordato nella fase dibattimentale.
art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103
Norma istitutiva del patteggiamento in appello, applicabile ratione temporis al caso di specie.
art. 34, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha introdotto il termine di quindici giorni prima dell'udienza di appello per la proposizione del concordato.
art. 98, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha abrogato le precedenti ipotesi di esclusione del concordato legate alla gravità dei reati e allo status di delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Citato solo nel richiamo alla disciplina generale, senza centrale incidenza sulla decisione.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il devoluto in cassazione resta limitato ai motivi non rinunciati e alle questioni non coperte dall'accordo; le censure che investono punti della pena oggetto di concordato sono normalmente inammissibili.
- La disciplina del concordato in appello, per la funzione semplificativa e negoziale dell'istituto, è assimilata a quella del patteggiamento quanto ai limiti di ricorribilità e alla possibilità di declaratoria de plano dell'inammissibilità.
- Le questioni strettamente correlate alla determinazione della pena principale possono riflettersi sulle pene accessorie, ma, se l'adeguamento è coerente con la nuova pena concordata, non sussiste vizio denunciabile in cassazione nei limiti del concordato.
- Il ricorso per cassazione avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. deve indicare specificamente quali questioni erano state devolute in appello e quali restano dedotte; in mancanza, la censura è generica e può essere dichiarata inammissibile.
- La mancata deduzione di un vizio in appello, quando la questione non sia rilevabile d'ufficio, preclude in linea di principio la proposizione del medesimo tema in cassazione dopo l'accordo in appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18897/2025 del 21/05/2025
- ordinanza_penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18898/2025 del 21/05/2025
- ordinanza_penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18899/2025 del 21/05/2025
- ordinanza_penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18900/2025 del 21/05/2025
- ordinanza_penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18901/2025 del 21/05/2025
- ordinanza_penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18902/2025 del 21/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →