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Sentenza

Sentenza n. 12456/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento del provvedimento “fascicolo USAN/3238/2025/sd avente ad oggetto: Impresa segnalata: R.T.I. PFM & Partners di Marzorati Pier Luigi (mandataria) - C.F. MRZPLG52P12D579V + PFM & Partners di Marzorati Francesco (mandante) - C.F. MRZFNC89B27B639Q + GZ di Zuanel Giorgio (mandante) - C.F. ZNLGRG69S30F205T Stazione Appaltante Ente di Decentramento Regionale di Udine - C.F. 94150810300 Oggetto dell’appalto: Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente alla ‘Riqualificazione delle aree sportive all’aperto esistenti che insistono nell’area di pertinenza dell’ISIS E. Mattei di Latisana (campo polivalente e campo atletica)’ - C.I.G. 9505347C7A” – annotazione nell’area B del Casellario informatico ai sensi dell’art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023;

Giustizia amministrativa202603946

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annotazione nell'area B del Casellario informatico ANAC relativa a un raggruppamento temporaneo di professionisti, ai sensi dell’art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato l’annotazione disposta da ANAC nel Casellario informatico con riferimento a una procedura di affidamento avente ad oggetto servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 13 maggio 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del processo, ha rinunciato alle domande formulate nel ricorso e ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio. Il Collegio ha rilevato che non ricorrevano i presupposti per una pronuncia di estinzione ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., poiché non risultavano rispettate le formalità prescritte dall’art. 84 c.p.a. per la rinuncia. Ha tuttavia valutato la dichiarazione quale elemento univoco idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La dichiarazione del ricorrente, pur non conforme alle formalità della rinuncia processuale previste dall’art. 84 c.p.a., è stata considerata un atto univoco e un argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Il giudizio non è stato quindi dichiarato estinto per rinuncia irrituale, ma definito con una pronuncia di improcedibilità. Nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione di ANAC.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Non applicabile nel caso concreto perché mancavano i presupposti formali per una pronuncia di estinzione del processo.

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia al ricorso è soggetta a specifiche formalità; il loro mancato rispetto impedisce la pronuncia di estinzione per rinuncia.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    consente al giudice, anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti, di desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa

    La disposizione può trovare applicazione anche in presenza di una rinuncia irrituale, consentendo di utilizzare la dichiarazione e il comportamento processuale del ricorrente come prova della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023

    Costituisce la base normativa dell’annotazione nel Casellario informatico ANAC oggetto dell’impugnazione; la sentenza non esamina nel merito la legittimità dell’annotazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso non conforme alle formalità previste dall’art. 84 c.p.a. non consente, di regola, una pronuncia di estinzione per rinuncia.
  • Anche una dichiarazione di rinuncia irrituale, se univoca e accompagnata da un comportamento processuale incompatibile con la prosecuzione del giudizio, può essere valutata ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. come argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando dagli atti e dal comportamento processuale del ricorrente emerge in modo evidente il venir meno dell’interesse alla decisione, il giudice deve definire il giudizio con una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anziché con una pronuncia di estinzione per rinuncia non formalmente perfezionata.

Come è indicizzato

MaterieAnticorruzione e vigilanza ANACEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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