Cassazione Penale, Ordinanza n. 04253/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia. Con il primo motivo ha denunciato, in sostanza, una violazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione alla valutazione della responsabilità penale, contestando l'apprezzamento delle prove compiuto dai giudici di merito. Con il secondo motivo ha dedotto l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte rileva che la censura sull'art. 192 c.p.p. non è deducibile come violazione di legge in sede di legittimità, ma solo nei limiti del vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; inoltre, il motivo mira a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, attività riservata al giudice di merito. Quanto alla pena, la doglianza è ritenuta manifestamente infondata perché la determinazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, nel caso concreto, la motivazione della Corte territoriale è ritenuta congrua, avendo valorizzato recidiva, precedenti penali e assenza di segni di resipiscenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità deriva sia dall'inammissibilità del primo motivo, perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e formulato in modo non consentito, sia dalla manifesta infondatezza del secondo motivo sulla pena, ritenuta adeguatamente motivata dai giudici di appello.
Norme richiamate
La doglianza sulla valutazione della prova non può essere proposta come violazione di legge; può rilevare in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione, quando emergano mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità dal testo del provvedimento o da specifici atti indicati.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Non è lo strumento processuale per dedurre una censura sulla valutazione del materiale probatorio operata dal giudice di merito.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
La doglianza non è deducibile neppure come nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, perché l'errore prospettato non rientra in tali categorie.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
È il solo parametro attraverso cui possono essere veicolate censure sulla tenuta logica della motivazione concernenti la valutazione delle prove.
La graduazione della pena deve essere esercitata dal giudice di merito secondo i criteri legali di determinazione della pena.
La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti deve essere effettuata in aderenza ai criteri di gravità del fatto e personalità del reo.
Massime di principio
- La censura che investe la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto non è deducibile in cassazione come violazione di legge, salvo che si traduca in un vizio di motivazione nei limiti consentiti dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
- La Corte di cassazione non può procedere a una nuova valutazione del compendio probatorio o a una diversa lettura degli elementi di fatto, essendo tale attività riservata al giudice di merito.
- La determinazione della pena, compresi i giudizi sulla pena base e sugli aumenti o diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o difetto di motivazione.
- Una motivazione sulla pena è sufficiente quando dia conto, in modo non apparente, degli elementi ritenuti rilevanti ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., come precedenti penali, recidiva e comportamento complessivo dell'imputato.
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