Cassazione Civile, Ordinanza n. 18019/2023 del 23/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte appellante)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di appello avverso una sentenza di condanna al pagamento, basata su documenti di riconoscimento di debito sottoscritti dalla resistente. In appello la resistente ha proposto querela di falso deducendo la falsità materiale dei documenti, in particolare prospettando una possibile manipolazione/interpolazione del documento. La Corte d'appello ha prima sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e poi ha ammesso la querela di falso, disponendo la sospensione del giudizio di appello in attesa della causa di falso. Il ricorrente ha proposto regolamento di competenza ex artt. 42 e 47 c.p.c., articolando nove motivi: sosteneva, in sintesi, che la Corte d'appello non potesse ammettere la querela senza riformare con sentenza il capo della decisione di primo grado che l'aveva ritenuta inammissibile; che il provvedimento fosse nullo perché assunto fuori dalla fase decisoria e senza forma di sentenza; che la questione sulla querela non potesse essere trattata prima di altri motivi di appello; che la querela fosse preclusa perché già proposta e respinta in primo grado; che mancasse la fissazione del termine per riassumere la causa di falso; che vi fossero preclusioni assertive e abuso del processo; che la querela non fosse ammissibile in ipotesi di abusivo riempimento contro i patti; che i mezzi istruttori fossero inidonei e la querela manifestamente infondata; e che il provvedimento fosse illogico e perplesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che il regolamento di competenza fosse inammissibile. Ha affermato che il controllo esperibile sul provvedimento di sospensione ex art. 355 c.p.c. è, al più, un controllo formale sulla corrispondenza del provvedimento allo schema legale e sulla ritualità della proposizione della querela di falso, senza possibilità di sindacare in sede di regolamento i presupposti sostanziali o procedurali di ammissibilità, la rilevanza del documento, le preclusioni istruttorie o la fondatezza della querela. Ha inoltre escluso che la mancata indicazione del termine per la riassunzione determini nullità dell'ordinanza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con spese rimesse al giudice del merito e applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
il regolamento di competenza è richiamato come rimedio astrattamente azionabile contro alcuni provvedimenti di sospensione, ma non quando venga usato per anticipare il giudizio sulla querela di falso oltre i limiti del controllo formale
norma richiamata per il regolamento di competenza proposto dal soccombente avverso l'ordinanza di sospensione
disciplina la proposizione della querela di falso; la Corte precisa che il controllo in sede di regolamento può riguardare solo la ritualità formale della proposizione
richiamato per la fase di interpellazione della controparte e per i requisiti formali della querela; non consente un sindacato anticipato sulla fondatezza
la sospensione del processo è effetto legale dell'ammissione della querela di falso; il provvedimento di sospensione non è autonomamente censurabile nei suoi profili sostanziali tramite regolamento di competenza
richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di una sentenza per superare il capo di primo grado, ma la Corte non accoglie tale impostazione
richiamato dal ricorrente in tema di fase di appello; la Corte esclude che la decisione sull'ammissibilità della querela richieda la forma della sentenza in quella sede
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla necessità di sentenza per riformare il primo grado; censura ritenuta infondata
richiamato per lamentare vizi di forma e motivazione del provvedimento; la Corte esclude la rilevanza ai fini dell'ammissibilità del regolamento
norma richiamata nel quadro delle doglianze sulla fase decisoria, senza accoglimento
norma richiamata nel quadro delle doglianze sulla fase decisoria, senza accoglimento
richiamato per sostenere che occorresse una sentenza e che il provvedimento non potesse essere assunto fuori dalla fase decisoria; la Corte nega che ciò consenta il controllo richiesto
richiamato dal ricorrente insieme ad altre norme processuali; non viene riconosciuta una violazione utile ai fini del regolamento
richiamato sul profilo della motivazione; la Corte non ritiene fondato il vizio dedotto
richiamato per assumere la violazione del principio di domanda; la Corte esclude che la scelta dell'ordine di trattazione delle questioni sia sindacabile nel modo prospettato
richiamato per lamentare ultrapetizione/omessa pronuncia sull'ordine delle domande; censura respinta come inammissibile nel perimetro del regolamento
richiamato per le preclusioni assertive; la Corte afferma che tali valutazioni non possono essere decise in sede di regolamento di competenza
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
base formale dei motivi prospettati per nullità processuali; la Corte esclude che i vizi dedotti siano scrutinabili nei termini richiesti
richiamato per affermare che non è comunque proponibile cassazione avverso sentenze non definitive su questioni nei termini prospettati
utilizzato come parametro per affermare che, se il giudice non fissa un termine specifico per la riassunzione, opera il termine massimo di legge
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato in collegamento con il raddoppio del contributo unificato
art. 279, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato nel ragionamento sul fatto che il provvedimento non abbia natura decisoria tale da consentire il tipo di impugnazione richiesto
Massime di principio
- Il regolamento di competenza contro l'ordinanza di sospensione del processo conseguente all'ammissione della querela di falso è ammissibile, al più, per verificare che il provvedimento sia stato emesso secondo lo schema legale tipico; non può invece essere usato per anticipare il giudizio sull'ammissibilità o sulla fondatezza della querela.
- La sospensione del processo ex art. 355 c.p.c., quando deriva dall'ammissione della querela di falso, è un effetto legale del provvedimento e non un autonomo provvedimento discrezionale impugnabile per contestare i presupposti sostanziali della querela.
- In sede di regolamento di competenza non sono sindacabili le valutazioni sulle preclusioni istruttorie, sulla rilevanza del documento, sull'idoneità dei mezzi di prova a supporto della querela o sulla qualificazione del denunciato falso come riempimento abusivo: tali profili spettano al giudice del merito o al giudice della querela.
- La mancata fissazione, nell'ordinanza di sospensione, di uno specifico termine per la riassunzione non determina di per sé nullità del provvedimento, operando il termine massimo previsto dalla disciplina generale ove il giudice non eserciti il potere discrezionale di determinazione.
- L'ordinanza che autorizza la proposizione della querela di falso ha natura interlocutoria e non decisoria; non è quindi idonea a essere impugnata come se avesse definito in modo definitivo la questione di ammissibilità della querela.
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