Cassazione Penale, Ordinanza n. 06375/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 16/04/2025. Dal testo emerge che i motivi di impugnazione erano diretti, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito e del materiale probatorio: il primo motivo contestava la valutazione delle lesioni riportate dalla persona offesa, sostenendo che la motivazione sulla loro modesta entità fosse erronea; il secondo motivo, definito dalla Corte di legittimità come fattuale, mirava a rimettere in discussione l'attendibilità della persona offesa e le incongruenze tra le diverse versioni dei fatti; il terzo motivo riguardava la responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, ma è stato ritenuto aspecifico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza d'appello, che aveva valorizzato strattoni e spinte come forme di violenza idonee a integrare il reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi non introducevano reali censure di legittimità ma tendevano a ottenere un nuovo giudizio di merito sulla prova. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata aveva già fornito risposta congrua a tutte le doglianze, evidenziando la modestia delle lesioni e la sufficienza della motivazione sulla credibilità della persona offesa. Quanto alla resistenza a pubblico ufficiale, ha ritenuto il motivo aspecifico perché non si misurava con la motivazione d'appello che aveva descritto una condotta di forza fisica. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza richiama il reato di resistenza a pubblico ufficiale, descritto come integrato da strattoni e spinte, cioè da un uso della forza fisica contro l'atto o l'operato del pubblico ufficiale.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una mera richiesta di rivalutazione del merito o del compendio probatorio, essendo la Corte di cassazione giudice della legittimità e non un terzo grado di merito.
- La doglianza è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, soprattutto se la decisione di merito ha già esaminato e spiegato i punti controversi.
- Ai fini della configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale è sufficiente un uso della forza fisica, anche attraverso strattoni e spinte, quando la condotta si ponga come violenza nei confronti del pubblico ufficiale.
- Le incongruenze marginali tra le versioni dei fatti non impongono necessariamente il venir meno della credibilità della persona offesa, se il giudice di merito ne abbia spiegato la non decisività alla luce dell'intero compendio probatorio.
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