Cassazione Penale, Sentenza n. 7022/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva confermato l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di false informazioni al pubblico ministero (capi d ed e) con l'aggravante prevista dall'art. 384-ter c.p. L'imputazione riguarda la presunta concertazione con Domenico Romeo di versioni false da rendere agli inquirenti e il suggerimento a Maria Carola Casale di omettere informazioni sulla presenza di Stefano Delle Chiaie in Sicilia (periodo 1992-1993). Il difensore deduceva: (i) vizi di motivazione e violazione di legge nella valutazione della gravità degli indizi, lamentando omissioni nella valutazione di elementi esonerativi quali i contatti con il giornalista Paolo Mondani e la trasmissione "Report", l'indagine "Sistemi Criminali" archiviata, l'eterogeneità e cronologia dei fatti, l'inattendibilità di fonti confidenziali (Maria Romeo, Alberto Lo Cicero) e il contenuto delle intercettazioni; (ii) errata applicazione dell'art. 274 lett. a) e c) c.p.p. riguardo al pericolo di inquinamento probatorio e alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, sostenendo la natura episodica e non attuale delle condotte e l'assenza di concrete capacità di nuocere alle indagini.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto decesso del ricorrente. La Corte ha ritenuto che la morte dell'indagato determina il venir meno di uno dei soggetti del rapporto processuale incidentale e che, pertanto, la Corte di cassazione non può pronunciare sulla fondatezza dei motivi dell'impugnazione né dichiarare l'inefficacia della misura cautelare personale. Ha precisato che l'accertamento della causa estintiva (morte del reo) e le conseguenti determinazioni (archiviazione o provvedimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.) spettano al giudice del procedimento principale. La decisione richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000) e articola il principio secondo cui, in pendenza di ricorso per cassazione avverso misure cautelari personali, la sopravvenuta morte del ricorrente determina l'improcedibilità del ricorso; solo il giudice del procedimento principale può pronunciare sull'estinzione del reato e adottare il provvedimento conseguente.
Norme richiamate
Norma richiamata come aggravante per i reati di false informazioni al pubblico ministero; indicata nella contestazione originaria nei capi d ed e.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla valutazione del pericolo di inquinamento probatorio e delle esigenze cautelari: il ricorrente deduce violazione ed errata applicazione di tali lettere rispetto alla misura adottata.
Richiamato dalla Corte per spiegare che le misure cautelari personali perdono efficacia quando, per lo stesso fatto e verso la stessa persona, è disposta archiviazione o è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento; la Corte ne trae la conseguenza procedurale che l'accertamento dell'estinzione compete al giudice del procedimento principale.
Norma citata in relazione alla possibilità di archiviazione per cause estintive, fra cui la morte dell'indagato; la pronuncia della Corte rileva che l'accertamento di tali cause spetta al giudice del procedimento principale.
Norma richiamata quale possibile rimedio (proscioglimento) collegato all'estinzione del reato; la Corte sottolinea che la declaratoria di proscioglimento compete al giudice del processo principale.
Citata in connessione alle conseguenze dell'estinzione del reato sulla posizione dell'imputato; impiegata dalla Corte per spiegare il quadro normativo delle cause estintive.
Sezioni Unite, n. 30 del 25/10/2000 (Poggi Longostrevi)
Giurisprudenza richiamata per principio secondo cui la morte dell'imputato nel procedimento incidentale rende improcedibile l'appello/ricorso incidente e demanda al giudice del procedimento principale l'accertamento dell'estinzione e l'adozione del relativo provvedimento.
Massime di principio
- La sopravvenuta morte dell'imputato durante la pendenza di un ricorso per cassazione avverso misure cautelari personali determina l'improcedibilità del ricorso: la Corte di cassazione non decide sui motivi e non può dichiarare l'inefficacia della misura.
- L'accertamento della causa estintiva (es. morte dell'indagato) e l'adozione del provvedimento conseguente (archiviazione o proscioglimento ai sensi degli articoli pertinenti) spettano al giudice del procedimento principale, non alla Corte di cassazione nel ricorso incidentale.
- Quando si impugna una misura cautelare personale, il sopraggiungere di eventi sopravvenuti che estinguono il reato rende la via cautelare sostanzialmente priva di oggetto: è quindi necessario rivolgersi al giudice del procedimento principale per la declaratoria formale dell'estinzione e per ottenere l'archiviazione o la dichiarazione di proscioglimento.
- In casi simili, il difensore dovrebbe notificare tempestivamente il decesso al giudice del procedimento principale e chiedere l'accertamento formale dell'estinzione del reato e l'adozione del provvedimento processuale conseguente, poiché la Cassazione si limita a dichiarare improcedibile il gravame.
- La decisione non valuta in alcun modo il merito delle censure sulle esigenze cautelari o sulla gravità indiziaria quando sia sopravvenuto il decesso: pertanto, simili questioni sostanziali restano pendenti e possono essere riaperte solo dal giudice del procedimento principale se necessario.
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