Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27380/2022 del 14/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame dell'8 febbraio 2022 che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, ritenendo sussistenti gravi indizi solo per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990 (spaccio/cessione di stupefacenti) e non per il delitto di estorsione (capo A). Il Pubblico Ministero lamentava violazione degli artt. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e vizi della motivazione per aver dato per inattendibile, in tutto o in parte, il racconto del collaboratore Prioriello Domenico imponendo un criterio di riscontro eccessivamente rigoroso (richiedendo riscontri esterni per ogni segmento del racconto) e per aver errato nella valutazione della sussistenza della minaccia estorsiva, non riconoscendo che la minaccia può essere anche implicita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha dichiarato che il Pubblico Ministero aveva interesse a ricorrere, ha censurato il Tribunale del riesame per carenze motivazionali (mancata e unitaria valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità oggettiva del suo racconto; ingiustificata estensione dell'inattendibilità a tutto il narrato per l'assenza di riscontri su singoli segmenti) e per aver valutato erroneamente la minaccia, trascurando che essa può essere implicita ed idonea a coartare la vittima. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Campobasso - Sezione per le misure cautelari personali, prescrivendo di riesaminare la questione applicando i principi richiamati (valutazione congiunta di credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva; frazionabilità delle dichiarazioni del collaboratore; riconoscimento della possibile valenza intimidatoria di minacce implicite).

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 1

    Individua il reato di cessione/spaccio di stupefacenti; la Corte ha confermato che per tale capo sussistevano gravi indizi e non è stato annullato il relativo trattamento cautelare

  • Codice di procedura penale, art. 192, commi 3 e 4

    Norma sulla valutazione delle dichiarazioni (precisione, coerenza, circostanza); la Corte ha richiamato che il giudice deve valutare unitariamente credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva e che non è richiesta una sequenza tassativa tra accertamento di credibilità e riscontro esterno

  • Codice di procedura penale, art. 273

    Definizione dell'insussistenza dei gravi indizi come motivo di revoca/sostituzione della misura; la Cassazione ha richiamato i criteri per verificare la gravità indiziaria in sede di cautela

  • Codice di procedura penale, art. 274

    Norma sulle esigenze cautelari; richiamata in rapporto alla valutazione della misura e alla necessità che il giudice motivi adeguatamente sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari

Massime di principio

  • Il Pubblico Ministero ha interesse ad impugnare ordinanze cautelari che, riducendo la misura per taluni capi, determinano un immediato vantaggio processuale (es. sostituzione della custodia in carcere).
  • Nella valutazione delle dichiarazioni di un collaboratore, il giudice deve esaminare congiuntamente la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del racconto; non è obbligatoria una sequenza rigida tra questi accertamenti.
  • La cosiddetta frazionabilità del racconto significa che l'inattendibilità di una parte della dichiarazione non determina automaticamente l'inattendibilità dell'intero narrato, salvo interferenze fattuali/logiche tra le parti o contrasti macroscopici con elementi certi.
  • I riscontri esterni richiesti rispetto alle dichiarazioni di un collaboratore possono essere anche parziali o tendenziali: non è necessario che ogni segmento del racconto abbia riscontri autosufficienti.
  • La minaccia idonea a integrare il reato di estorsione può essere esplicita o implicita; va valutata in relazione al contesto concreto, alla personalità dell'agente e alle condizioni soggettive della vittima, e dev'essere idonea a coartare la volontà della vittima.
  • La Corte di Cassazione, nelle impugnazioni cautelari, non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione dei fatti salvo che emergano violazioni di legge, manifesta illogicità, contraddittorietà o assoluta carenza della motivazione; pertanto le censure devono riguardare vizi formali o di motivazione rilevabili in diritto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.