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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22090/2021 del 02/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

Un soggetto aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. contro il precetto notificatogli da un avvocato sulla base di una sentenza di condanna alle spese di lite, con distrazione a favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c. L'opponente sosteneva che il titolo esecutivo fosse inefficace perché il giudizio di cognizione si era svolto su iniziativa di una società già estinta e cancellata dal registro delle imprese al momento della proposizione della domanda e del rilascio della procura al difensore. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato l'opposizione. Nel ricorso principale si denunciavano vizi motivazionali e la violazione degli artt. 75, 82 e 83 c.p.c., oltre ai principi affermati dalle Sezioni Unite del 2013, ma senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'inammissibilità in sede esecutiva delle contestazioni relative alla formazione del titolo giudiziale. Nel ricorso incidentale l'avvocato lamentava, da un lato, l'erronea compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c. e, dall'altro, la mancata condanna dell'opponente per პასუხისმგabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata e, comunque, perché infondato: in opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, non questioni attinenti alla validità o corretta formazione del titolo stesso, che andavano fatte valere con i mezzi di impugnazione del provvedimento. La Corte ha inoltre rilevato che le medesime questioni risultavano già decise con giudicato. Il ricorso incidentale è stato rigettato: la censura sulla compensazione delle spese è stata respinta perché, trattandosi di giudizio introdotto nel 2010, era applicabile la versione previgente dell'art. 92 c.p.c., che consentiva la compensazione anche senza reciproca soccombenza purché sorretta da gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate; la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta adeguata. La doglianza ex art. 96 c.p.c. è stata ritenuta assorbita e comunque non fondata, anche perché la compensazione delle spese escludeva i presupposti per la condanna aggravata. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione all'esecuzione non può essere utilizzata per contestare la validità intrinseca del titolo giudiziale, ma solo fatti successivi modificativi o estintivi del diritto azionato.

  • art. 93 c.p.c.

    La distrazione delle spese in favore del difensore costituisce il presupposto del suo credito azionato in via esecutiva.

  • art. 75 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente principale come norma asseritamente violata in tema di capacità/processuale rappresentanza, ma non ritenuto decisivo in sede di opposizione all'esecuzione.

  • art. 82 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente principale in relazione alla difesa personale e alla rappresentanza, senza incidere sulla decisione di legittimità.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente principale in relazione alla procura alle liti, ma la censura è stata ritenuta inidonea a scalfire la ratio della sentenza impugnata.

  • art. 92 c.p.c.

    Per i giudizi introdotti prima della riforma del 2014 era consentita la compensazione delle spese anche in assenza di reciproca soccombenza, purché sorretta da gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate.

  • art. 96 c.p.c.

    La responsabilità processuale aggravata non è configurabile quando la compensazione delle spese è stata legittimamente disposta; la domanda ex art. 96 richiede comunque specificità quanto ai presupposti e ai danni dedotti.

  • art. 375 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso e il deposito della memoria.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 2, L. 162/2014

    La nuova disciplina della compensazione delle spese non si applica ai giudizi introdotti prima della sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • In sede di opposizione all'esecuzione proposta contro un titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte soltanto questioni relative a fatti successivi alla formazione del titolo che ne modifichino o estinguano l'efficacia; restano invece precluse le censure attinenti al merito o alla validità della decisione, da far valere con i mezzi di impugnazione del provvedimento.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre doglianze incompatibili con la statuizione censurata.
  • La compensazione delle spese di lite nei giudizi introdotti prima della riforma del 2014 può essere disposta anche in assenza di reciproca soccombenza, purché il giudice indichi espressamente gravi ed eccezionali ragioni fondate su specifiche circostanze della controversia.
  • La legittima compensazione delle spese esclude, in linea generale, la configurabilità della responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., mancando il presupposto di una condanna alle spese del soccombente.
  • Quando una questione sia stata già decisa con sentenza passata in giudicato tra le stesse parti, essa non può essere nuovamente rimessa in discussione in un successivo giudizio esecutivo o di opposizione.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di liteImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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