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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22091/2021 del 02/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (consorzio/assicurazione)

La controversia

Un soggetto che gestiva un'attività commerciale agì per il risarcimento dei danni che assumeva cagionati alla propria impresa da lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento del manto stradale eseguiti nella via antistante il negozio, lavori che avrebbero impedito l'accesso e ridotto la visibilità al pubblico. Il Tribunale rigettò la domanda per difetto di prova del danno, rilevando l'assenza di documentazione sull'attività commerciale; la Corte d'appello accolse solo in parte l'impugnazione limitatamente alle spese. In cassazione il ricorrente propose cinque motivi, ma la Corte non è entrata nel merito delle censure: a seguito di un'ordinanza interlocutoria che rilevava l'incertezza sulla ritualità della notifica del ricorso nei confronti di una società intimata rimasta verosimilmente contumace in appello, venne ordinata la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. Il ricorrente effettuò la rinnovazione, ma non depositò il ricorso notificato in cancelleria nel termine perentorio di 20 giorni previsto dall'art. 371 bis c.p.c., con conseguente improcedibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso perché, dopo aver ordinato la rinnovazione della notifica nei confronti della società intimata ai sensi dell'art. 291 c.p.c., il ricorrente non ha depositato l'atto notificato in cancelleria entro il termine di 20 giorni dalla scadenza del termine assegnato, come richiesto dall'art. 371 bis c.p.c. La Corte ha applicato l'orientamento secondo cui tale onere di deposito vale anche quando il rinnovo della notificazione sia disposto ai sensi dell'art. 291 c.p.c. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 291 c.p.c.

    consente di disporre la rinnovazione della notificazione quando vi sia un vizio della stessa, anche nel giudizio di cassazione.

  • art. 330 c.p.c.

    la notifica del ricorso per cassazione va effettuata secondo le regole di rito; se eseguita al domicilio eletto per il primo grado nei confronti di parte contumace in appello, è nulla e non inesistente.

  • art. 371 bis c.p.c.

    il ricorso notificato in esecuzione dell'ordine di rinnovazione deve essere depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, a pena di improcedibilità.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    in caso di definizione sfavorevole al ricorrente, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se la notificazione del ricorso a una parte intimata risulta viziata e la Corte ordina la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., il ricorrente deve poi depositare l'atto notificato in cancelleria nel termine perentorio previsto dall'art. 371 bis c.p.c.; il mancato deposito comporta improcedibilità del ricorso.
  • La disciplina del deposito del ricorso notificato dopo rinnovazione della notifica si applica non solo all'integrazione del contraddittorio verso un litisconsorte necessario, ma anche al rinnovo della notificazione disposto dalla Corte per sanare un vizio della notifica originaria.
  • La notifica del ricorso per cassazione eseguita al domicilio eletto nel primo grado nei confronti di una parte rimasta contumace in appello è nulla e non inesistente, e va quindi rinnovata secondo le indicazioni della Corte.
  • L'inosservanza degli adempimenti processuali conseguenti all'ordine di rinnovazione della notifica impedisce l'esame del merito dei motivi di ricorso e determina la condanna alle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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