Cassazione Civile, Ordinanza n. 22192/2021 del 03/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla realizzazione di un edificio destinato ad asilo nido. Il Comune committente lamentava ritardi e danni derivanti da inadempienze ed errori attribuiti a progettisti, direttori dei lavori, geologi e imprese esecutrici, oltre a esborsi sostenuti per una denuncia di nuova opera e di danno temuto promossa da confinanti. In primo grado il Comune otteneva una condanna risarcitoria solo parziale nei confronti del tecnico progettista; la Corte d'appello, invece, lo condannava per l'intero danno e riconosceva la responsabilità solidale di un'impresa, ma rigettava la domanda di garanzia/manleva verso l'assicurazione, ritenendo che il contratto fosse efficace in un periodo successivo ai fatti dannosi. Il tecnico ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, contestando la decisione d'appello, in particolare il mancato accoglimento della manleva; il Comune ha resistito e proposto ricorso incidentale con tre motivi. La Corte di cassazione, però, ha esaminato prioritariamente i profili processuali e ha rilevato che il ricorso principale era improcedibile per mancanza di idonee asseverazioni/autenticazioni delle copie analogiche della sentenza, della relata di notifica, del ricorso e della sua relata, non sanata dal comportamento delle controparti. Conseguentemente ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivo del Comune.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per difetto di produzione in forma idonea della sentenza impugnata e degli atti notificati, rilevando l'assenza di asseverazione conforme con sottoscrizione autografa del difensore e l'inadempimento dell'onere di deposito fino all'adunanza camerale. Ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivo del Comune. Ha posto le spese del solo ricorso incidentale a carico del Comune in favore dei controricorrenti che vi avevano resistito, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di ricorrente principale e incidentale.
Norme richiamate
30% del danno imputato al Comune in primo grado
Richiamato per affermare, in primo grado, un concorso colposo del danneggiato nella produzione del danno; la Cassazione non entra nel merito di tale statuizione per l'improcedibilità del ricorso principale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando l'atto e/o la sentenza impugnata sono prodotti in copia analogica di documenti nativi digitali, l'assenza di un'asseverazione di conformità con sottoscrizione autografa del difensore può determinare improcedibilità del ricorso.
- L'onere di produrre la documentazione processuale in forma conforme deve essere assolto sino all'adunanza camerale; il mancato deposito tempestivo dell'asseverazione non è sanato dalla sola costituzione di alcune controparti o dal mancato disconoscimento della conformità da parte loro, se vi siano intimati rimasti contumaci o non difesi.
- L'improcedibilità del ricorso principale comporta l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo, che resta logicamente e processualmente dipendente dall'impugnazione principale.
- Quando il ricorso principale è volto solo a contestare il mancato accoglimento di una domanda di garanzia, e viene dichiarato improcedibile, non vi è soccombenza del ricorrente principale nei confronti dei controricorrenti che non abbiano subito una vera e propria statuizione sfavorevole oggetto di censura.
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