Cassazione Civile, Ordinanza n. 22158/2021 del 03/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (società editoriale)
La controversia
Un avvocato aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla pubblicazione, su un quotidiano nazionale, di due articoli ritenuti diffamatori e a lui riferibili, pubblicati in due date del 2011. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda risarcitoria. In cassazione il ricorrente proponeva tre motivi, ma la Corte non entra nel merito delle censure perché rileva, preliminarmente, che il ricorso è privo di una effettiva esposizione sommaria dei fatti di causa e dunque non consente di comprendere né il fatto sostanziale né quello processuale. La memoria depositata non può colmare tali lacune originarie.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., per mancanza di una sufficiente esposizione sommaria dei fatti. Restano assorbiti i motivi di ricorso. Il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità. È inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. È esclusa, invece, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., perché il ricorso non rivela con immediatezza un abuso del processo.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti
il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e completa esposizione, almeno sommaria, dei fatti sostanziali e processuali, sufficiente a far comprendere le censure senza ricorrere ad altre fonti o atti.
art. 380-bis.1 c.p.c.
la memoria depositata non può supplire alle lacune originarie del ricorso.
art. 96, comma 3, c.p.c.
la condanna per lite temeraria non è applicabile quando il ricorso, nel suo complesso, non evidenzi con immediatezza un uso meramente strumentale dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di definizione sfavorevole del ricorso sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
viene richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se omette l'esposizione sommaria dei fatti di causa in modo da impedire alla Corte di comprendere la vicenda sostanziale e processuale e la portata delle censure.
- Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti non è un formalismo, ma serve a consentire alla Corte di cogliere immediatamente il significato delle doglianze senza dover ricostruire autonomamente il processo dagli atti o dalla sentenza impugnata.
- Il ricorso deve indicare, sia pure sinteticamente, domande, eccezioni, difese, andamento dei gradi di merito e ragioni delle decisioni impugnate; la mancanza di tali elementi comporta inammissibilità.
- Le lacune originarie del ricorso per cassazione non possono essere sanate con la successiva memoria.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede elementi che facciano emergere con immediatezza l'abuso del processo; non basta la sola infondatezza o inammissibilità dell'impugnazione.
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