Cassazione Penale, Sentenza n. 12199/2022 del 01/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso l'assoluzione pronunciata dal Giudice di pace e confermata dal Tribunale di Rovereto per il reato di diffamazione. La parte civile denunciava la violazione dell'art. 51 c.p. (scriminante dell'esercizio del diritto di critica politica), sostenendo che le espressioni proferite da Mirandola nel corso del consiglio comunale del 2 marzo 2015 avevano oltrepassato il limite della "continente" critica politica e si erano trasformate in attacchi personali gratuiti e in affermazioni con valore tecnico-penalistico (es. l'espressione "delinquente abituale per tendenza"), non riconducibili al dibattito sul bilancio comunale e non funzionali alla critica politica; chiedeva altresì il riconoscimento del risarcimento del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso della parte civile. Pur riconoscendo che il contesto era politico, la Corte ha ritenuto che Mirandola avesse superato il limite della continenza: le frasi («Salvini in galera», «un mascalzone, un delinquente abituale per tendenza»), avendo contenuto infamante e richiamando nozioni penalistiche, non erano funzionali alla critica politica ed investivano la sfera personale e la reputazione dell'offeso. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la materia al giudice civile competente per valore in grado di appello (affinché si proceda sul piano civile, compresa la valutazione del risarcimento). Il governo delle spese è rimesso alla definizione del procedimento.
Norme richiamate
art. 51 cod. pen. (scriminante dell'esercizio del diritto di critica politica)
La Corte ricorda che l'esimente tutela la critica politica ma pone il limite della "continente"; non tutela espressioni che si trasformano in attacchi personali lesivi della dignità e della reputazione e che non sono funzionali al dibattito politico.
Richiamato per spiegare il significato tecnico di "delinquente abituale": la norma definisce quando può essere dichiarato delinquente abituale in conseguenza di condanne pregresse; la Corte rileva che l'uso del termine ha valore penalistico e, se non verificato, è infamante.
Richiamato congiuntamente all'art. 102 per illustrare gli istituti della abitualità e delinquenza e mostrare come l'attribuzione di tali qualità abbia un preciso contenuto tecnico-penalistico non giustificabile nella critica politica gratuita.
Richiamato per delineare la figura del "delinquente per tendenza" e sottolineare la gravità delle affermazioni che attribuiscono a qualcuno una speciale inclinazione al delitto; tali affermazioni esulano dalla legittima critica politica se non fondate.
art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Citato in relazione all'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposta dal difensore dell'imputato; la Corte ha ritenuto comunque di poter esaminare la questione di offensività e scriminante, respingendo l'eccezione.
Richiamato nei riferimenti normativi sugli istituti penali citati (artt.102-103-108) per gli elementi considerabili nella valutazione della abitualità/dedizione al reato; utilizzato dalla Corte a fini interpretativi delle espressioni usate.
Massime di principio
- La critica politica è scriminata solo se mantiene la "continente": attacchi gratuiti alla persona, attribuzioni di caratteri penalistici o epiteti infamanti non sono protetti.
- L'uso di termini tecnici o di espressioni che richiamano nozioni penalistiche (es. "delinquente abituale", "in galera") mette a rischio la scriminante, perché suggerisce una condizione penale dell'offeso non dimostrata.
- Il contesto politico e la funzione pubblica dell'offeso rilevano, ma non bastano a giustificare affermazioni che investono la sfera morale/intima e la reputazione personale.
- La Corte di cassazione può valutare in prima battuta l'offensività delle espressioni e l'operatività della scriminante; non è esclusa la possibilità di rinvio al giudice civile per la determinazione del risarcimento.
- In situazioni simili è prudente confinare la critica agli atti, alle scelte e alle idee dell'avversario politico e evitare affermazioni che attribuiscono reati, propensioni criminali o condanne non verificate.
- Se si ritiene di dover usare formulazioni forti, conviene circostanziare i fatti, fornire elementi probatori o limitarle a valutazioni politiche (anche aspre), evitando epiteti che denigrino la dignità personale.
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