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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48117/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 495 c.p. (dichiarazioni false sulla propria identità): (1) contestava il travisamento della prova e la carenza/contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la responsabilità era stata fondata esclusivamente su un riconoscimento fotografico effettuato sei mesi prima e su deduzioni tratte da un atto di impugnazione amministrativa promosso dalla sorella, mentre non sarebbe stata verificata la presunta utilizzazione "iure proprio" del veicolo; (2) deduceva errata applicazione della disciplina sulle sanzioni sostitutive (artt. 53, 56-ter e 58 legge 689/1981), lamentando che la Corte territoriale aveva negato la conversione della pena limitandosi a richiamare i precedenti, senza una adeguata valutazione della nuova finalità rieducativa prevista dalla riforma e senza considerare l'applicabilità di misure sostitutive corredate da prescrizioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che le censure tentassero una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità: la sentenza di merito aveva fondato la condanna su elementi convergenti (riconoscimento fotografico chiaro da parte del verbalizzante, l'impugnazione amministrativa promossa dalla sorella che disconosceva di essere stata alla guida, la nota conoscenza della ricorrente da parte degli operatori per precedenti penali). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il gravame: illustrando la riforma (D.Lgs. 150/2022 e modifiche alla legge 689/1981) ha spiegato che le pene sostitutive hanno finalità rieducative ma devono essere ritenute idonee anche a prevenire il pericolo di commissione di altri reati e che il giudice può escluderle quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute. La Corte territoriale aveva motivatamente richiamato la «cospicua congerie di condanne pregresse» e ritenuto improbabile l'adempimento delle prescrizioni, elemento che la ricorrente non ha efficacemente contrastato con elementi positivi. Per questi motivi la Cassazione ha respinto l'impugnazione, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, per inammissibilità dovuta a profili di colpa, al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    Configura il reato di chi, privo di documenti di identificazione, fornisce al pubblico ufficiale false dichiarazioni sulla propria identità; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie dalla condotta descritta.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita il contenuto del ricorso per cassazione ai motivi ammessi; richiamato per delimitare i termini dell'impugnazione.

  • art. 58 legge 24 novembre 1981 n. 689

    Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

    Questa Corte interpreta l'art. 58 nel senso che il giudice deve valutare congiuntamente la finalità rieducativa e la necessità di prevenire la commissione di altri reati; può escludere le pene sostitutive quando esistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno rispettate.

  • art. 56-ter legge 689/1981

    La semilibertà, la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità sono concepiti come misure-programma correlate al progetto di trattamento predisposto dall'UEPE; il giudice deve valutare la scelta del tipo di pena sostitutiva in relazione alla rieducazione e al minor sacrificio della libertà personale.

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (art. 20-bis e art. 71)

    Ha introdotto nel codice penale la categoria delle "pene detentive brevi" e ha riformato organicamente la legge 689/1981 estendendo l'ambito applicativo delle pene sostitutive fino a durate maggiori e ridefinendo i criteri di applicazione in chiave rieducativa e preventiva.

  • art. 61-bis legge 689/1981

    Secondo la riforma il beneficio della sospensione condizionale della pena esclude la possibilità di applicare la sostituzione della pena detentiva; questo profilo contribuisce alla scelta tra benefici incompatibili.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze pecuniarie e le spese a carico della parte che propone un ricorso inammissibile per colpa; applicata per la condanna al versamento alla cassa delle ammende.

  • art. 27 Costituzione

    Richiamata nella giustificazione della finalità rieducativa delle misure alternative alla detenzione, quale principio ispiratore della riforma.

Massime di principio

  • Il giudizio di legittimità (cassazione) non consente la rinnovazione del giudizio di merito: le contestazioni che mirino a rivedere le valutazioni probatorie sono generalmente inammissibili.
  • Un riconoscimento fotografico, se ritenuto univoco e sostenuto da elementi convergenti (es. impugnazione amministrativa di terzi, conoscenza pregressa della persona dagli operatori), può legittimare la dichiarazione di colpevolezza per false generalità.
  • Dopo la riforma del D.Lgs. 150/2022 le pene sostitutive hanno una forte valenza rieducativa ma il giudice deve comunque valutare la capacità della misura, con le prescrizioni opportune, di prevenire il rischio di commissione di ulteriori reati; l'esistenza di precedenti significativi può legittimamente far escludere la sostituzione.
  • Se si invoca l'applicazione di una pena sostitutiva, la difesa deve fornire elementi positivi concreti (progetti di trattamento, valutazioni UEPE, prospetti di risocializzazione, elementi di affidabilità attuale) per contrastare la prognosi negativa basata sui precedenti.
  • La motivazione del giudice di merito, purchè congrua e sufficiente a esplicitare i "fondati motivi" ostativi all'applicazione della pena sostitutiva, è soggetta a controllo limitato in cassazione: il sindacato si limita a verificare la congruità e la presenza di ragioni concrete.

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