Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31518/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il cittadino nigeriano aveva proposto domanda di riconoscimento dello status di asilo, della protezione sussidiaria o, in subordine, della protezione umanitaria. Il tribunale aveva rigettato le domande con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c.; la corte d'appello aveva respinto l'appello. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi, ma il testo esaminato dà conto soprattutto dell'istanza preliminare di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., deducendo una causa di forza maggiore per il ritardo nel proporre il ricorso: il difensore affermava di essere divenuto cassazionista solo nel febbraio 2020, che il ricorrente non conosceva altri legali e che, dopo la scarcerazione, era stato trasferito in un CPR, con ulteriori difficoltà nel reperire assistenza legale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo. Ha rilevato che la sentenza d'appello era stata pubblicata il 25 luglio 2019 e che il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c., tenuto conto della sospensione feriale, scadeva il 25 febbraio 2020; il ricorso per cassazione era invece stato spedito per la notifica il 2 giugno 2021, quindi oltre un anno e tre mesi dopo la scadenza. Ha inoltre respinto l'istanza di rimessione in termini, osservando che essa presuppone un fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, non imputabile, con carattere di assolutezza e non di mera difficoltà, da provare dalla parte interessata, e che richiede anche tempestività. Nel caso concreto tali requisiti mancavano, perché non era dimostrata l'impossibilità assoluta di agire, il ricorrente avrebbe potuto rivolgersi ad altro legale nonostante la detenzione e comunque non si era attivato immediatamente una volta cessato l'impedimento allegato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, per difetto di attività difensiva del Ministero; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    indica il rito sommario con cui era stata definita in primo grado la domanda di protezione internazionale

  • art. 327 c.p.c.

    fissa il termine lungo per proporre impugnazione; nel caso, decorreva dalla pubblicazione della sentenza d'appello e risultava spirato prima della notifica del ricorso

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    la rimessione in termini richiede un impedimento assoluto, non imputabile alla parte, causalmente determinante nella decadenza e dedotto con tempestività

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    impone, in presenza dei presupposti, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002

    richiamato per il parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • L'impugnazione proposta oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. è inammissibile, salvo la dimostrazione di una causa idonea a giustificare la rimessione in termini.
  • La rimessione in termini presuppone un fatto impeditivo tempestivo, assoluto, estraneo alla volontà della parte e non una mera difficoltà organizzativa o logistica nel reperire il difensore.
  • L'onere di provare l'impedimento che ha determinato la decadenza grava sulla parte che chiede la rimessione in termini.
  • Anche quando si deduca una causa di forza maggiore, l'istanza di rimessione in termini deve essere formulata con tempestività rispetto alla cessazione dell'impedimento.
  • La detenzione o il trasferimento in un centro di permanenza, di per sé, non esonerano dalla verifica della concreta possibilità di attivarsi per reperire un diverso difensore e proporre tempestivamente l'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.