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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23368/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da un avvocato davanti alla Corte d'appello per ottenere il pagamento dei compensi professionali maturati per la proposizione di un ricorso ex L. n. 89 del 2001 per conto della cliente. La Corte d'appello di Perugia accolse la domanda e liquidò il compenso in euro 1.600, oltre interessi, ma nel provvedimento omise di regolare le spese del giudizio, limitandosi a indicare 'nulla spese'. L'avvocato ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 91 e 92 c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia sulle spese e invocando la regola della soccombenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente alla censura di omessa pronuncia sulle spese. Ha affermato che il giudice di merito aveva l'obbligo di provvedere sulle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., e che la formula 'nulla spese' non equivale a un'effettiva regolazione del relativo capo. Perciò ha cassato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, affinché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta omessa pronuncia; il ricorso lamenta che il giudice di merito non abbia deciso sul capo relativo alle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    La Corte lo richiama come norma che impone al giudice di provvedere sulle spese in base alla soccombenza, salvo diversa regolazione nei casi consentiti.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 91 c.p.c. quale fonte del dovere del giudice di statuire sulle spese del processo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione delle norme sulle spese e sul contenuto della decisione.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89

    È la legge sulla base della quale era stato proposto il ricorso professionale per cui venivano richiesti i compensi.

Massime di principio

  • Il giudice di merito deve sempre statuire espressamente sulle spese di lite quando definisce il giudizio, non potendo limitarsi a formule generiche come 'nulla spese' se manca una reale regolazione del relativo capo.
  • L'omessa pronuncia sulla regolazione delle spese integra un vizio denunciabile in cassazione quando il provvedimento non contenga una decisione effettiva sul punto.
  • In presenza di accoglimento della domanda, la mancata liquidazione o regolazione delle spese comporta la cassazione con rinvio affinché il giudice di merito provveda sul punto.
  • Quando il ricorso principale viene accolto per un motivo assorbente, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non richiedono esame.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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