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Sentenza

Sentenza n. 5767/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600962

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto il ricorso per l’esecuzione del giudicato, ma aveva liquidato in € 500,00 le spese del primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente aveva ottenuto dal giudice ordinario la condanna del Ministero alla costituzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con riconoscimento di € 1.500,00 per le annualità 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. A seguito dell’inottemperanza, aveva proposto ricorso al TAR per l’esecuzione del giudicato, ottenendo l’accoglimento della domanda e la previsione della nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. L’appello riguardava esclusivamente la liquidazione delle spese processuali del primo grado, ritenuta troppo bassa e non conforme all’art. 91 c.p.c. e ai parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022. L’appellante sosteneva che la parte soccombente dovesse rifondere le spese della parte vittoriosa secondo i parametri applicabili. Il Ministero chiedeva il rigetto dell’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato parzialmente la sentenza del TAR limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha rilevato che il giudice amministrativo dispone di un potere discrezionale nella quantificazione delle spese, ma non può liquidare somme meramente simboliche o inferiori ai limiti minimi risultanti dai parametri forensi applicabili. Nel caso concreto, la somma di € 500,00 era inferiore ai valori tariffari previsti dal D.M. n. 147/2022 per lo scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, anche considerando la riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, del decreto. Il Collegio ha precisato che la motivazione del TAR non era apodittica, poiché il contenzioso era oggettivamente non complesso e seriale; tuttavia, tale carattere non consentiva di scendere al di sotto dei valori minimi applicabili. Le spese del primo grado sono state quindi liquidate in € 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del grado d’appello, liquidate in € 300,00, oltre accessori e contributo unificato, anch’esse distratte in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa.

    La regola della soccombenza impone, di regola, la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese in favore della parte vittoriosa.

  • D.M. 55/2014

    I parametri forensi costituiscono il riferimento per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali e non consentono liquidazioni inferiori alle soglie minime individuate dalla disciplina applicabile.

  • D.M. 147/2022

    Per lo scaglione di valore da € 1.101,00 a € 5.200,00, anche applicando la riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, i valori tabellari individuano una soglia al di sotto della quale il giudice non può scendere.

  • art. 4, comma 4, D.M. 147/2022

    La riduzione dei parametri consentita dalla disposizione non legittima comunque una liquidazione inferiore ai valori minimi risultanti dall’applicazione della disciplina tariffaria.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Consente il richiamo, nella motivazione della sentenza, a precedenti conformi su questioni identiche o analoghe.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo deve motivare specificamente la decisione sulle spese processuali quando si discosta dalla regola generale della soccombenza; in assenza di deroga, non è necessaria una motivazione analitica sul criterio applicato.
  • La liquidazione giudiziale delle spese e dei compensi professionali è espressione di discrezionalità, ma non può tradursi nell’attribuzione di somme meramente simboliche o comunque inferiori alle soglie minime desumibili dai parametri forensi applicabili.
  • La natura seriale e la ridotta complessità della controversia possono giustificare una riduzione dei compensi rispetto ai valori parametrali ordinari, ma non consentono di scendere al di sotto dei limiti minimi previsti dalla disciplina forense.
  • Quando è impugnato esclusivamente il capo relativo alle spese di lite, il valore della controversia in appello coincide con l’importo delle spese contestate e tale elemento può incidere sulla liquidazione delle spese del secondo grado.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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