Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 23486/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente (hashish e cocaina) ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge, lamentando il diniego della sanzione sostitutiva richiesta in primo grado: il giudice aveva escluso l'applicazione della misura ritenendo ostativi i precedenti penali dell'imputato. La doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata, perché la Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tema di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche valorizzando esclusivamente i precedenti penali, purché la motivazione sia specifica, puntuale e concreta e dai precedenti emergano elementi negativi sulla prognosi di finalità rieducativa, contenimento del rischio di recidiva e adempimento delle prescrizioni. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva motivato il diniego richiamando la precedente fruizione della sospensione condizionale per una condanna per ricettazione e la successiva commissione di ulteriori reati della stessa specie, ritenendo quindi il ricorrente non meritevole della misura.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice richiamata per qualificare la condotta di detenzione di hashish e cocaina a fini di spaccio come reato di lieve entità in materia di stupefacenti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per escludere che vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, legittimando così la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

  • Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Rv. 288210

    Il giudice può negare una pena sostitutiva anche sulla base dei soli precedenti penali dell'imputato, se la valutazione è sorretta da motivazione specifica e concreta e da elementi negativi sulla prognosi rieducativa e sul rischio di recidiva.

Massime di principio

  • In materia di pene detentive brevi, il diniego della pena sostitutiva può fondarsi sui precedenti penali dell'imputato, purché il giudice esponga una motivazione specifica, puntuale e concreta da cui emergano indicatori negativi sulla capacità della misura di perseguire la finalità rieducativa e di contenere il rischio di recidiva.
  • La mera esistenza di precedenti non è di per sé sufficiente in astratto: occorre che quei precedenti, letti nel loro significato complessivo, depongano in modo univoco per l'inidoneità della misura sostitutiva rispetto alla personalità del condannato e alla futura osservanza delle prescrizioni.
  • Il ricorso per cassazione che censura il diniego della sanzione sostitutiva è inammissibile quando non si confronta efficacemente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a una doglianza generica sulla valorizzazione dei precedenti penali.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi è assenza di colpa nella causa dell'inammissibilità, la Corte deve applicare la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiReati in materia di lavoroProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.