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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27065/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art. 344-bis c.p.p., sostenendo che la sentenza di appello è stata emessa oltre il termine di procedibilità (improcedibilità) previsto dalla normativa e, in mancanza di ordinanze di proroga ai sensi del comma 4 dell'art. 344-bis, il processo doveva essere dichiarato improcedibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 344-bis c.p.p. (introdotto dalla legge n. 134/2021) prevede, per le impugnazioni proposte entro il 31/12/2024, un termine di improcedibilità di durata triennale che decorre dal novantesimo giorno dalla scadenza del termine previsto dall'art. 544 c.p.p. Nel caso concreto, con sentenza di primo grado del 29/06/2021 e deposito dell'atto di appello il 13/10/2021, il termine triennale è risultato decorrere dal 28/07/2021 e sarebbe scaduto il 26/10/2024; la sentenza impugnata è stata deliberata entro tale termine, per cui non è venuta meno la procedibilità. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 344-bis cod. proc. pen.

    art. 344-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'improcedibilità del processo per il decorso dei termini negli appelli; nel testo interpretata come fonte del termine di improcedibilità (biennale per la disciplina ordinaria, con particolari disposizioni transitorie introdotte dalla legge n.134/2021)

  • comma 4 art. 344-bis cod. proc. pen.

    art. 344-bis, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di ordinanze di proroga dei termini; l'assenza di tali ordinanze è rilevante se il termine di improcedibilità è decorso

  • legge n. 134 del 27 settembre 2021

    Ha introdotto e regolato l'art. 344-bis con disposizioni transitorie: per le impugnazioni proposte entro il 31/12/2024 prevede un termine di improcedibilità di anni tre (diverso dal biennale), con decorrenza dal 90° giorno dalla scadenza del termine previsto dall'art. 544 c.p.p.

  • art. 344, comma 2 cod. proc. pen.

    art. 344, comma 2, cod. proc. pen.

    Contiene il riferimento ai novanta giorni cui la Cassazione fa riferimento per il computo dell'inizio del termine di improcedibilità previsto dalle disposizioni transitorie

  • art. 544 cod. proc. pen.

    Fissa il termine di deposito dell'atto di impugnazione; utile per calcolare la decorrenza del periodo di improcedibilità secondo le regole transitorie

  • legge n. 103 del 23 giugno 2017

    Ricordata come precedente riforma della disciplina della prescrizione, utile al contesto storico-normativo ma non direttamente modificativa dell'eccezione in esame

  • legge n. 3 del 9 gennaio 2019

    Ulteriore riforma della prescrizione citata a titolo di cronologia normativa (entrata in vigore dal 1/1/2020 per le disposizioni sulla prescrizione)

  • art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 (conv. L.176/2020)

    art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 conv. L.176/2020

    Norma che consente la trattazione con procedura scritta; la Corte ha applicato tale procedura al ricorso

  • art. 17 d.l. 75/2023

    Richiamato per spiegare la continuazione di efficacia della disciplina procedurale relativa alla trattazione per scritto

Massime di principio

  • Per le impugnazioni proposte entro il 31/12/2024 si applica, per effetto della legge n.134/2021, un termine di improcedibilità triennale che decorre dal 90° giorno dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 544 c.p.p.; bisogna calcolare con attenzione le date di sentenza di primo grado, il termine riservato per il deposito e la data effettiva di deposito dell'appello
  • Se la decisione di appello è stata adottata entro il termine di improcedibilità previsto dalle norme transitorie, la dichiarazione di improcedibilità non può essere accolta; i ricorsi fondati esclusivamente su un conteggio diverso dei termini possono essere dichiarati inammissibili
  • Occorre verificare sempre la presenza di ordinanze di proroga ai sensi dell'art. 344-bis, comma 4: la loro esistenza posticipa il decorso dell'improcedibilità e, in loro assenza, il termine rimane quello calcolato secondo le regole ordinarie e transitorie
  • Nella valutazione del decorso dei termini vanno considerate tutte le sospensioni e le particolarità procedurali (riserva di deposito, sospensione feriale, e la data effettiva di deposito dell'atto di impugnazione)
  • Al cambiare della disciplina normativa con norme transitorie, occorre determinare quale regime si applica al caso concreto in base alla data di commissione del reato e alla data di proposizione dell'impugnazione; errori in questa determinazione sono frequenti e possono rendere infondati i motivi di ricorso

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