Cassazione Penale, Sentenza n. 27065/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art. 344-bis c.p.p., sostenendo che la sentenza di appello è stata emessa oltre il termine di procedibilità (improcedibilità) previsto dalla normativa e, in mancanza di ordinanze di proroga ai sensi del comma 4 dell'art. 344-bis, il processo doveva essere dichiarato improcedibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 344-bis c.p.p. (introdotto dalla legge n. 134/2021) prevede, per le impugnazioni proposte entro il 31/12/2024, un termine di improcedibilità di durata triennale che decorre dal novantesimo giorno dalla scadenza del termine previsto dall'art. 544 c.p.p. Nel caso concreto, con sentenza di primo grado del 29/06/2021 e deposito dell'atto di appello il 13/10/2021, il termine triennale è risultato decorrere dal 28/07/2021 e sarebbe scaduto il 26/10/2024; la sentenza impugnata è stata deliberata entro tale termine, per cui non è venuta meno la procedibilità. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 344-bis cod. proc. pen.
art. 344-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'improcedibilità del processo per il decorso dei termini negli appelli; nel testo interpretata come fonte del termine di improcedibilità (biennale per la disciplina ordinaria, con particolari disposizioni transitorie introdotte dalla legge n.134/2021)
comma 4 art. 344-bis cod. proc. pen.
art. 344-bis, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di ordinanze di proroga dei termini; l'assenza di tali ordinanze è rilevante se il termine di improcedibilità è decorso
legge n. 134 del 27 settembre 2021
Ha introdotto e regolato l'art. 344-bis con disposizioni transitorie: per le impugnazioni proposte entro il 31/12/2024 prevede un termine di improcedibilità di anni tre (diverso dal biennale), con decorrenza dal 90° giorno dalla scadenza del termine previsto dall'art. 544 c.p.p.
art. 344, comma 2 cod. proc. pen.
art. 344, comma 2, cod. proc. pen.
Contiene il riferimento ai novanta giorni cui la Cassazione fa riferimento per il computo dell'inizio del termine di improcedibilità previsto dalle disposizioni transitorie
art. 544 cod. proc. pen.
Fissa il termine di deposito dell'atto di impugnazione; utile per calcolare la decorrenza del periodo di improcedibilità secondo le regole transitorie
legge n. 103 del 23 giugno 2017
Ricordata come precedente riforma della disciplina della prescrizione, utile al contesto storico-normativo ma non direttamente modificativa dell'eccezione in esame
legge n. 3 del 9 gennaio 2019
Ulteriore riforma della prescrizione citata a titolo di cronologia normativa (entrata in vigore dal 1/1/2020 per le disposizioni sulla prescrizione)
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 (conv. L.176/2020)
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 conv. L.176/2020
Norma che consente la trattazione con procedura scritta; la Corte ha applicato tale procedura al ricorso
art. 17 d.l. 75/2023
Richiamato per spiegare la continuazione di efficacia della disciplina procedurale relativa alla trattazione per scritto
Massime di principio
- Per le impugnazioni proposte entro il 31/12/2024 si applica, per effetto della legge n.134/2021, un termine di improcedibilità triennale che decorre dal 90° giorno dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 544 c.p.p.; bisogna calcolare con attenzione le date di sentenza di primo grado, il termine riservato per il deposito e la data effettiva di deposito dell'appello
- Se la decisione di appello è stata adottata entro il termine di improcedibilità previsto dalle norme transitorie, la dichiarazione di improcedibilità non può essere accolta; i ricorsi fondati esclusivamente su un conteggio diverso dei termini possono essere dichiarati inammissibili
- Occorre verificare sempre la presenza di ordinanze di proroga ai sensi dell'art. 344-bis, comma 4: la loro esistenza posticipa il decorso dell'improcedibilità e, in loro assenza, il termine rimane quello calcolato secondo le regole ordinarie e transitorie
- Nella valutazione del decorso dei termini vanno considerate tutte le sospensioni e le particolarità procedurali (riserva di deposito, sospensione feriale, e la data effettiva di deposito dell'atto di impugnazione)
- Al cambiare della disciplina normativa con norme transitorie, occorre determinare quale regime si applica al caso concreto in base alla data di commissione del reato e alla data di proposizione dell'impugnazione; errori in questa determinazione sono frequenti e possono rendere infondati i motivi di ricorso
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27292/2025 del 24/07/2025
- Sentenza penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27295/2025 del 24/07/2025
- Sentenza penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27300/2025 del 24/07/2025
- Sentenza penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27061/2025 del 24/07/2025
- Sentenza penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27062/2025 del 24/07/2025
- Sentenza penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27064/2025 del 24/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →