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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13770/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e notificata alla controparte; conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha inoltre compensato le spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. e ha escluso ogni pronuncia sull'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando il precedente di legittimità indicato in motivazione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un docente di scuola secondaria aveva ottenuto in primo grado l'accertamento del diritto a essere assegnato all'ambito territoriale Puglia con attribuzione della sede sulla base dei posti disponibili prima dell'attuazione del PSM, secondo il criterio della maggiore vicinanza alla residenza del disabile in situazione di gravità. Il Ministero dell'Istruzione aveva proposto appello contro tale decisione e la Corte d'appello aveva accolto il gravame. Il docente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese, atto poi notificato alla controparte. In ragione della rinuncia, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio.

Norme richiamate

  • art. 92 c.p.c.

    È stata disposta la compensazione delle spese di lite in considerazione dell'esito del giudizio e delle ragioni poste a fondamento della rinuncia.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso la dichiarazione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, tenuto conto dell'esito del giudizio e delle ragioni della rinuncia.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato solo quale parametro del contributo unificato ordinario cui si collega l'eventuale ulteriore importo previsto dal comma 1 quater.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente rinuncia validamente al ricorso per cassazione e l'atto è notificato, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice può disporre la compensazione delle spese di lite in presenza di ragioni idonee, valutate in relazione all'esito e alle cause della rinuncia.
  • La declaratoria di estinzione per rinuncia può escludere, secondo la valutazione della Corte nel caso concreto, la pronuncia sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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