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Sentenza

Sentenza del 14/11/2017 n. 6563 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Indagini bancarie - Presunzione con prova contraria - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011, relativo a IRES, IRAP e IVA, sulla base di un'indagine bancaria. Erano emersi versamenti non giustificati, per complessivi 44.427 euro, sui conti correnti dei soci e dell'amministratore della società, ritenuti ricavi non dichiarati della WWW S.r.l. La società contestava l'imputazione, sostenendo che le somme potessero riferirsi ad altre attività dei soci o a vicende personali. In particolare, deduceva che alcuni versamenti sul conto del socio S. I. derivassero dalla restituzione di un prestito familiare.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello della società e confermato la sentenza di primo grado. È stata ritenuta operante la presunzione legale relativa secondo cui le movimentazioni bancarie del contribuente, e quelle su conti di soggetti strettamente collegati alla società, costituiscono ricavi o operazioni imponibili, salvo prova contraria. La società non ha fornito una giustificazione specifica e analitica per ciascun movimento contestato, soprattutto con riferimento ai conti del socio M. F. e dell'amministratore S. L. È stata invece mantenuta la riduzione già riconosciuta in primo grado per alcuni assegni versati sul conto del socio S. I., poiché la documentazione prodotta aveva dimostrato concretamente la loro origine familiare e non societaria. La società è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro.

Norme richiamate

  • Art. 32 del d.P.R. n. 600/1973

    Attribuisce all'Amministrazione finanziaria ampi poteri di indagine bancaria e consente di utilizzare le movimentazioni finanziarie ai fini dell'accertamento, salva la prova contraria del contribuente.

  • Art. 51 del d.P.R. n. 633/1972

    Consente l'utilizzo delle indagini bancarie nell'accertamento dell'IVA e permette all'Ufficio di acquisire informazioni relative ai rapporti finanziari del contribuente.

  • Cassazione, sentenza n. 12276/2015

    Le movimentazioni bancarie di denaro si presumono conseguenza di operazioni imponibili e la presunzione può essere vinta solo offrendo la prova che dei movimenti si è tenuto conto nelle dichiarazioni oppure che essi non si riferiscono a operazioni imponibili.

    La presunzione bancaria è relativa, ma il contribuente deve fornire una prova liberatoria concreta, documentata e riferita alle singole operazioni. La ristretta compagine sociale e la contiguità familiare rafforzano la riferibilità alla società delle somme movimentate sui conti dei soci o dei loro congiunti.

  • Cassazione, ordinanze n. 18339/2009 e n. 18809/2010

    Il superamento della presunzione richiede un supporto argomentativo effettivamente relazionato a specifica e concreta emergenza probatoria.

    Non sono sufficienti contestazioni generiche o mere ipotesi sull'origine personale delle somme; occorre dimostrare analiticamente la causa di ciascun versamento o prelevamento.

  • Cassazione, sentenza n. 15523/2002

    Le movimentazioni formalmente effettuate dai soci in proprio possono essere imputate alla società quando risultino compiute nell'interesse della stessa, soprattutto se i soci non svolgono altre attività produttive di reddito.

Massime di principio

  • Nelle indagini bancarie, le movimentazioni finanziarie possono essere poste a base dell'accertamento mediante una presunzione legale relativa: spetta al contribuente dimostrare l'origine non imponibile delle somme.
  • La prova contraria deve essere specifica, analitica e documentale, con riferimento a ogni singolo movimento contestato; non bastano dichiarazioni generiche, la mera appartenenza dei soci ad altre società o semplici ipotesi alternative.
  • Quando la società ha una compagine ristretta e vi è stretta contiguità tra soci, amministratori e familiari, è più agevole per l'Ufficio collegare i conti personali all'attività societaria, soprattutto se i soggetti non dimostrano altre fonti di reddito.
  • La circostanza che un socio partecipi anche ad altre società non esclude automaticamente l'imputazione dei versamenti alla società accertata: occorre provare concretamente che le singole somme provengano dall'altra attività.
  • La presunzione può essere superata quando il contribuente produce documenti idonei a dimostrare la provenienza personale o familiare delle somme, come prestiti, restituzioni, finanziamenti o altri rapporti estranei all'attività d'impresa.
  • In una situazione analoga è quindi essenziale ricostruire ogni movimento con contratti, ricevute, estratti conto, scritture contabili, dichiarazioni dei soggetti coinvolti e ogni altro documento capace di collegare la somma a una causa non imponibile.

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