Sentenza del 14/11/2017 n. 670 - Comm. Trib. Prov. Brescia
Avviso iscrizione ipotecaria - Autonoma impugnabilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'iscrizione ipotecaria fosse illegittima perché, prima della sua adozione, avrebbe dovuto essere notificata l'intimazione ad adempiere prevista dall'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973. La questione riguardava inoltre l'autonoma impugnabilità dell'avviso di iscrizione ipotecaria.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L'ipoteca esattoriale è stata qualificata come misura cautelare, non come atto di espropriazione. Pertanto, dopo il decorso di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento senza che il contribuente abbia pagato, l'agente della riscossione può procedere all'iscrizione ipotecaria senza notificare la successiva intimazione ad adempiere entro 5 giorni prevista dall'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973. L'art. 77 richiama infatti soltanto il comma 1 dell'art. 50. Dalla massima fornita risulta quindi confermata la non autonoma impugnabilità dell'avviso di iscrizione ipotecaria.
Norme richiamate
Art. 77 d.P.R. n. 602/1973
Disciplina l'iscrizione ipotecaria e richiama esclusivamente il primo comma dell'art. 50; non richiede quindi la notifica dell'intimazione ad adempiere prevista dal comma 2.
Art. 50, comma 1, d.P.R. n. 602/1973
È la disposizione richiamata dall'art. 77 per l'avvio delle procedure esecutive dopo il decorso del termine decorrente dalla notifica della cartella.
Art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
obbligo di notifica di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro 5 giorni dalla notifica
L'intimazione entro 5 giorni è richiesta per la prosecuzione dell'espropriazione quando sia trascorso più di un anno dalla notifica della cartella, ma non è necessaria per l'iscrizione ipotecaria, che ha natura cautelare.
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria esattoriale deve essere distinta dagli atti di espropriazione: essendo una misura cautelare, non richiede automaticamente tutti gli adempimenti previsti per l'esecuzione forzata.
- La mancata notifica dell'intimazione ad adempiere entro 5 giorni non rende di per sé illegittima l'iscrizione ipotecaria, poiché l'art. 77 richiama soltanto il comma 1 dell'art. 50.
- Prima dell'iscrizione deve comunque risultare validamente notificata la cartella di pagamento e deve essere decorso il termine di 60 giorni senza pagamento, salvo ulteriori specifiche garanzie o contestazioni previste dalla legge.
- La possibilità di impugnare autonomamente un avviso di iscrizione ipotecaria dipende dalla sua natura e dal regime processuale applicabile; secondo la massima riportata, l'avviso non è autonomamente impugnabile.
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