Sentenza del 14/11/2017 n. 229 - Comm. Trib. Prov. Isernia
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IN GENERE Impianto eolico - Rendita catastale - Determinazione - Modalità - Stima diretta - Pali di sostegno degli aerogeneratori - Rilevanza - Possibilità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di rettifica con cui l'Agenzia delle Entrate aveva aumentato la rendita catastale degli impianti eolici includendo nel calcolo il palo o torre metallica di sostegno degli aerogeneratori. Secondo la ricorrente, la torre è una componente essenziale dell'impianto, costituita da elementi metallici imbullonati e funzionale esclusivamente al processo produttivo, quindi esclusa dalla stima diretta ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015. L'Agenzia sosteneva invece che, essendo stabilmente collegata al suolo e riconducibile al concetto di costruzione, la torre dovesse concorrere alla rendita catastale.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e l'avviso di rettifica è stato annullato nella parte in cui attribuiva un valore catastale alla torre in acciaio di sostegno dell'impianto eolico. La Commissione ha ritenuto che il palo, pur collegato al basamento, sia strutturalmente distinto da quest'ultimo, rimovibile e privo di autonoma utilità al di fuori del processo produttivo. Esso costituisce quindi una componente impiantistica funzionale all'impianto eolico, esclusa dalla stima diretta. Il solo basamento in calcestruzzo, incorporato nel suolo e suscettibile di qualificazione come opera edilizia, può invece rilevare ai fini catastali. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della novità della questione.
Norme richiamate
Art. 1, comma 21, legge n. 208/2015
A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
La norma distingue tra suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, che possono concorrere alla rendita, e macchinari, attrezzature e impianti funzionali esclusivamente al processo produttivo, che devono essere esclusi. La torre eolica è stata qualificata come componente impiantistica e non come costruzione.
Art. 1-quinquies del decreto-legge n. 44/2005
I fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso.
La disposizione appartiene al previgente regime relativo agli immobili produttivi e viene richiamata per evidenziare la diversa impostazione adottata dalla legge n. 208/2015, che ha escluso dalla rendita le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo.
Sentenza della Corte costituzionale n. 162/2008
La Corte aveva ritenuto rilevanti ai fini catastali le componenti che contribuiscono ordinariamente ad assicurare all'unità immobiliare autonomia funzionale e reddituale stabile. La sentenza in esame distingue tale precedente dal nuovo regime introdotto nel 2015.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 2016
La circolare definisce le costruzioni come opere solide, stabili, volumetricamente consistenti e immobilizzate al suolo, mentre considera rilevanti gli elementi strutturalmente connessi solo se dotati di utilità trasversale e indipendente dal processo produttivo. La torre eolica non soddisfa tali requisiti.
Nota dell'Agenzia delle Entrate n. 60224 del 2016
La Commissione non ha condiviso la qualificazione dei pali eolici come costruzioni suscettibili di stima diretta, ritenendola incoerente con la struttura rimovibile e imbullonata delle torri e con il trattamento riservato ad altri componenti impiantistici, come le condotte forzate e i sistemi di supporto fotovoltaici.
Massime di principio
- Per determinare la rendita catastale degli immobili produttivi occorre distinguere le opere edilizie stabilmente incorporate nel suolo dalle componenti impiantistiche funzionali esclusivamente al processo produttivo.
- La stabilità del collegamento al suolo non è sufficiente, da sola, a qualificare un bene come costruzione rilevante catastalmente: devono essere valutate anche la struttura, la rimovibilità, l'autonomia e l'eventuale riutilizzabilità del componente.
- Quando una struttura metallica è composta da parti imbullonate, montata su un basamento autonomo e priva di utilità al di fuori dello specifico impianto, tende a essere qualificata come impianto escluso dalla stima diretta.
- Il basamento in calcestruzzo incorporato nel terreno può concorrere alla rendita catastale anche se la torre o l'apparato sovrastante, strutturalmente distinto, deve essere escluso.
- La qualificazione deve basarsi sulle caratteristiche concrete dell'opera e sulla documentazione tecnica: relazioni di stima, modalità di ancoraggio, possibilità di smontaggio e funzione del componente sono elementi decisivi.
- Il criterio può essere applicato, in situazioni analoghe, anche ad altri impianti produttivi, purché il componente sia essenziale al processo produttivo, non abbia utilità trasversale per l'immobile e sia distinguibile dalle opere edilizie e fondazionali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 nov 2017Sentenza del 14/11/2017 n. 207 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 14 nov 2017Sentenza del 14/11/2017 n. 417 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 14 nov 2017Sentenza del 14/11/2017 n. 670 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 14 nov 2017Sentenza del 14/11/2017 n. 730 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 14 nov 2017Sentenza del 14/11/2017 n. 1615 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 14 nov 2017Sentenza del 14/11/2017 n. 1623 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →