Sentenza del 14/11/2017 n. 1615 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Rinegoziazione del mutuo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP di Novara che aveva annullato un avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro e alle sanzioni su un atto pubblico di modifica di un contratto di mutuo ipotecario. La modifica consisteva nell'allungamento della durata del finanziamento, senza erogazione di nuove risorse finanziarie. Secondo l'Ufficio, mancava quindi il requisito oggettivo per applicare l'agevolazione prevista dagli articoli 15 e seguenti del d.P.R. 601/1973 per i finanziamenti a medio e lungo termine; sarebbero state dovute l'imposta di registro in misura fissa di 200 euro e l'imposta di bollo di 45 euro. Il contribuente sosteneva invece che la rinegoziazione del mutuo dovesse avvenire senza oneri tributari, in applicazione della disciplina introdotta dal decreto Bersani-bis e dalla legge finanziaria 2008.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento della pretesa tributaria disposto in primo grado. Ha ritenuto che la possibilità di rinegoziare il mutuo senza spese, prevista dall'articolo 8, comma 3, del d.l. 7/2007, convertito dalla legge 40/2007 e modificato dalla legge finanziaria 2008, impedisse all'Amministrazione finanziaria di imporre oneri tributari sull'operazione. La Commissione ha inoltre distinto la rinegoziazione, effettuata con la stessa banca modificando le condizioni del mutuo esistente, dalla surrogazione o portabilità, che comporta la sostituzione del finanziamento e normalmente il coinvolgimento di un'altra banca. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate, considerata la non univoca interpretazione della materia.
Norme richiamate
Articoli 15 e seguenti del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
Agevolazione per le operazioni relative a finanziamenti a medio e lungo termine
L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che l'agevolazione richiedesse un finanziamento con effettiva messa a disposizione di nuove risorse. La Commissione, tuttavia, ha ritenuto prevalente la disciplina speciale che consente la rinegoziazione del mutuo senza oneri tributari.
Articolo 8, comma 3, del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40
Il debitore può rinegoziare il mutuo senza spese
La norma è stata interpretata nel senso che la rinegoziazione del mutuo non può essere gravata da costi, inclusi gli oneri tributari connessi all'operazione.
Articolo 2, comma 450, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria 2008
La disposizione ha modificato e integrato la disciplina della rinegoziazione senza spese, rafforzando la tutela del debitore.
Articolo 8, comma 4, del d.l. 7/2007
La rinegoziazione o sostituzione del mutuo non comporta la perdita dei benefici fiscali già spettanti per il finanziamento originario, purché ne restino soddisfatti i requisiti.
Articolo 8, comma 4-bis, del d.l. 7/2007
La norma esclude l'imposta sostitutiva sul nuovo mutuo e prevede l'esenzione dalle imposte di registro, bollo e ipotecaria per le operazioni di surrogazione.
Articolo 8-bis del d.l. 7/2007
Le banche non possono imporre costi per la procedura di surrogazione né ostacolarla mediante commissioni o altri oneri.
Massime di principio
- La rinegoziazione consiste nella modifica delle condizioni del mutuo già esistente, normalmente con la stessa banca; la surrogazione o portabilità comporta invece il trasferimento del finanziamento a un nuovo mutuante. Le due operazioni non devono essere confuse.
- Quando una norma stabilisce che una rinegoziazione deve avvenire senza spese, tale esenzione può essere interpretata come comprensiva anche degli oneri tributari direttamente collegati all'operazione, salvo una diversa previsione normativa.
- L'assenza di nuova erogazione di denaro non esclude necessariamente l'applicazione della disciplina agevolativa, se l'operazione costituisce una rinegoziazione espressamente tutelata dalla normativa speciale.
- Le agevolazioni fiscali relative al mutuo originario possono conservarsi anche dopo modifiche o sostituzioni, purché continuino a sussistere i requisiti sostanziali previsti dalla legge.
- In presenza di orientamenti interpretativi non univoci, il giudice può confermare l'annullamento della pretesa tributaria e compensare le spese di giudizio. La decisione riguarda però la specifica disciplina vigente e la concreta struttura dell'atto, quindi occorre verificare la natura effettiva dell'operazione e la normativa applicabile al momento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 nov 2017Sentenza del 14/11/2017 n. 207 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 14 nov 2017Sentenza del 14/11/2017 n. 229 - Comm. Trib. Prov. Isernia
- Sentenza · 14 nov 2017Sentenza del 14/11/2017 n. 417 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 14 nov 2017Sentenza del 14/11/2017 n. 670 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 14 nov 2017Sentenza del 14/11/2017 n. 730 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 14 nov 2017Sentenza del 14/11/2017 n. 1623 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →