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Sentenza

Sentenza del 14/11/2017 n. 730 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione IVA relativa al 2008. Contestava, tra l'altro, la mancata ricezione della comunicazione di irregolarità, i vizi di notifica della cartella, l'utilizzo della procedura automatizzata ex articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 e il disconoscimento di un credito IVA di 13.301 euro maturato nel 2006, dichiarazione che era stata omessa o presentata tardivamente. La società sosteneva che il credito fosse reale, documentato e utilizzabile, mentre l'Ufficio affermava che la sua spettanza dovesse essere previamente verificata e che non potesse essere automaticamente riportato o compensato.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio e ha ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo. Ha stabilito che l'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione IVA non comporta automaticamente la perdita del credito, ma che il contribuente deve provare documentalmente l'esistenza dei requisiti sostanziali del diritto alla detrazione. Nel caso concreto la società non ha prodotto idonea documentazione contabile per dimostrare la spettanza del credito relativo al 2006. È stata inoltre ritenuta legittima la verifica mediante procedura automatizzata ex articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, senza necessità di un autonomo avviso di rettifica, purché sia consentito al contribuente fornire la prova del credito. Le questioni relative ai vizi di notifica sono state considerate abbandonate perché non riproposte in appello, mentre l'eccezione sulla procedura ex articolo 54-bis è stata dichiarata tardiva. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda e per il precedente contrasto giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • Articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/1972

    La contestazione della violazione mediante la procedura automatizzata disciplinata dall'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972 è legittima non essendo necessaria l'emissione di apposito avviso di rettifica.

    L'Amministrazione può controllare e disconoscere, in sede di liquidazione automatizzata, un credito IVA derivante da una dichiarazione omessa o tardiva. Il contribuente conserva però la possibilità di dimostrare l'esistenza e l'effettiva spettanza del credito.

  • Articolo 269 del codice di procedura civile

    Quando la controversia riguarda anche vizi imputabili al soggetto notificatore, la parte interessata deve chiedere l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo secondo le regole processuali applicabili.

  • Articolo 14 del D.Lgs. n. 546/1992

    Disciplina la partecipazione e la chiamata in giudizio dei soggetti interessati al processo tributario, inclusi i soggetti coinvolti nella notificazione o nella riscossione dell'atto.

  • Articolo 346 del codice di procedura civile

    Le domande e le eccezioni non accolte in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello; in mancanza, si intendono abbandonate.

  • Articolo 56 del D.Lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario le questioni e le eccezioni non riproposte in appello non possono essere esaminate dal giudice di secondo grado.

  • Articolo 57 del D.Lgs. n. 546/1992

    In appello non possono essere introdotte domande o eccezioni nuove, salvo quelle rilevabili d'ufficio; per questo l'eccezione sulla presunta illegittimità della procedura ex articolo 54-bis, formulata tardivamente, non è stata esaminata nel merito.

  • Sentenze della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 17757 e n. 17758 dell'8 settembre 2016

    L'omessa dichiarazione IVA non determina automaticamente la perdita del credito maturato. Tuttavia, il contribuente deve provare i presupposti sostanziali della detrazione, anche mediante documentazione contabile prodotta in giudizio.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 21 del 1961

    È richiamata per escludere l'obbligo di pagamento preventivo della pretesa tributaria quale condizione per poter contestare giudizialmente la cartella, secondo il principio del solve et repete.

Massime di principio

  • L'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione IVA non fa perdere automaticamente il credito: il contribuente deve però dimostrarne in modo puntuale l'esistenza e i requisiti sostanziali.
  • In caso di contestazione di un credito IVA derivante da una dichiarazione omessa o tardiva, è essenziale conservare e produrre fatture, registri IVA, liquidazioni periodiche, dichiarazioni e ogni altra scrittura contabile idonea a provare il credito.
  • L'Amministrazione può utilizzare il controllo automatizzato ex articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 per disconoscere il credito, senza dover necessariamente emettere un avviso di rettifica, purché il contribuente possa fornire la prova contraria.
  • Il semplice riporto del credito nelle dichiarazioni successive non dimostra, da solo, la sua spettanza; allo stesso modo, il mancato riporto in una dichiarazione successiva non equivale automaticamente a rinuncia definitiva.
  • Le eccezioni e i motivi non riproposti espressamente in appello possono considerarsi abbandonati; occorre quindi ripresentare in modo specifico tutte le questioni non accolte in primo grado.
  • Le eccezioni nuove formulate per la prima volta in memorie o in appello possono essere dichiarate tardive e non esaminate nel merito.
  • Non è necessario pagare preventivamente la cartella per poterla impugnare: la legittimità della pretesa deve essere valutata sulla base della fondatezza del credito e della documentazione prodotta.

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