Cassazione Penale, Ordinanza n. 09875/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 29/04/2025. Dal testo emerge che i motivi dedotti miravano, da un lato, a ottenere una rivalutazione o una lettura alternativa delle fonti probatorie poste a base della decisione di merito, senza indicare specifici travisamenti di emergenze processuali; dall'altro, a censurare il trattamento sanzionatorio, lamentando l'omessa applicazione delle attenuanti generiche e l'omessa esclusione della recidiva. La Corte rileva che tali censure non sono scrutinabili in sede di legittimità perché investono valutazioni di merito già sorrette da motivazione sufficiente e non illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi motivi tendessero a una rivalutazione del compendio probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità in assenza di specifici travisamenti; ha inoltre escluso la censurabilità delle doglianze sul trattamento punitivo, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione adeguata sull'assenza dei presupposti per le attenuanti generiche e per l'esclusione della recidiva. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa delle risultanze di merito, salvo che il ricorso individui specifici travisamenti di emergenze processuali decisive.
- Le doglianze che investono la determinazione del trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando la sentenza di merito è sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, non potendo la Corte di cassazione sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- L'omessa concessione delle attenuanti generiche o il mancato giudizio di esclusione della recidiva non sono censurabili in cassazione se il giudice di merito ha esaminato le deduzioni difensive e ha fornito una motivazione adeguata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., tra cui il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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