Cassazione Penale, Ordinanza n. 41360/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano. Dal testo emerge che il motivo dedotto in appello riguardava soltanto il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche; in cassazione è stata invece censurata la mancata valutazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché la questione non risultava dedotta in appello e, comunque, non può essere proposta per la prima volta in cassazione se la disciplina era già vigente al momento della decisione di secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità si fonda sulla novità della questione relativa all'art. 131-bis c.p., non dedotta in appello, e sulla conseguente genericità del motivo di ricorso. Il testo non consente di individuare il reato presupposto contestato nel merito.
Norme richiamate
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se la relativa disciplina era già vigente alla data della sentenza di appello; il giudice di merito non ha un autonomo obbligo di pronunciarsi in assenza di specifica richiesta.
Preclude la deduzione in cassazione di questioni nuove che non siano state previamente devolute al giudice di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere tempestivamente dedotta nel giudizio di merito: se la questione non è stata prospettata in appello, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione quando la norma era già vigente.
- Il giudice di merito non è tenuto a pronunciarsi d'ufficio sulla particolare tenuità del fatto in mancanza di una specifica richiesta difensiva.
- Il motivo di ricorso che censura un'omessa valutazione su una questione mai devoluta in appello è generico e, come tale, inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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