Cassazione Civile, Ordinanza n. 07808/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte del Tribunale di Palermo, dell’opposizione allo stato passivo proposta da una società che chiedeva l’ammissione di un credito in una procedura fallimentare. Il Tribunale aveva ritenuto non provata la titolarità del credito in capo all’opponente, perché non risultava dimostrato che il singolo rapporto bancario da cui il credito traeva origine fosse compreso nella cessione di crediti richiamata dalla società; inoltre aveva escluso che fosse provata la data certa, anteriore al fallimento, della dichiarazione di riconoscimento del debito, giudicandola anche troppo generica per valere come ricognizione ex art. 1988 c.c. In cassazione la società ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 2704 e 1988 c.c., 52 e 98 l. fall., 116 c.p.c. e 360 nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che il Tribunale non avrebbe considerato precedenti di legittimità favorevoli in un caso analogo, che la lettera del 23 aprile 2007 costituirebbe valida prova del credito e avrebbe data certa anteriore al fallimento, e che anche un accordo di consolidamento del 1988 avrebbe data certa per essere stato sequestrato e poi dissequestrato in sede penale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la decisione di merito era sorretta da una duplice ratio decidendi autonoma: da un lato, la mancata prova della titolarità del credito in capo alla ricorrente, in assenza di dimostrazione che il rapporto bancario fosse effettivamente compreso nella catena di cessioni; dall’altro, la mancata prova della data certa e della sufficiente specificità della dichiarazione di riconoscimento del debito. La ricorrente aveva censurato solo la seconda ratio, lasciando intatta la prima. Poiché l’omessa impugnazione di una delle rationes autonome rende inammissibile il ricorso per difetto di interesse, la Corte non è entrata nel merito delle ulteriori doglianze. La società ricorrente è stata condannata anche alle spese di lite.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla data certa dei documenti, ma la Corte non ne affronta il merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile per mancata impugnazione di una ratio autonoma.
Evocato per sostenere la valenza di ricognizione di debito della dichiarazione prodotta; il giudice di merito ne aveva escluso l’efficacia per genericità del contenuto e mancanza di prova della data certa.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell’accertamento del passivo e dell’insinuazione del credito.
Richiamato quale norma sull’opposizione allo stato passivo.
Invocato come violazione dei criteri di valutazione delle prove.
Indicato quale fondamento dei motivi di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente da sola a reggere il decisum, il ricorso per cassazione che censuri solo alcune di esse è inammissibile per difetto di interesse.
- L’omessa impugnazione di una ragione autonoma e decisiva determina il passaggio in giudicato interno di quella motivazione e impedisce che l’eventuale accoglimento delle altre censure possa condurre alla cassazione della decisione.
- Nel giudizio di ammissione al passivo il creditore deve dimostrare non solo l’esistenza del credito, ma anche la propria titolarità, specie quando il diritto sia derivato da cessioni successive.
- La prova della data certa dei documenti prodotti a sostegno dell’insinuazione è essenziale quando il credito deve essere opposto a una procedura concorsuale e la sua anteriorità rispetto al fallimento sia contestata.
- Una dichiarazione può valere come ricognizione di debito solo se il suo contenuto è sufficientemente specifico e univoco; la mera genericità del testo ne impedisce l’equiparazione a una valida ricognizione ex art. 1988 c.c.
Come è indicizzato
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