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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11270/2024 del 26/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (correntista)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso da una correntista per ottenere la rideterminazione del saldo di un conto corrente bancario e la restituzione delle somme che assumeva illegittimamente addebitate dalla banca, in particolare per interessi, spese, commissioni e capitalizzazione. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità del contratto di conto corrente e condannato la banca al pagamento del saldo attivo ricalcolato senza tali addebiti. La Corte d'appello, invece, aveva riformato integralmente la decisione, ritenendo che l'attrice non avesse assolto l'onere di produrre il contratto e gli estratti conto dell'intero rapporto, e aveva rigettato tutte le domande. In cassazione la correntista ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'onere di produrre il contratto gravava sulla banca, soprattutto a fronte dell'eccezione di legittimità degli addebiti; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. e vizio motivazionale, lamentando che la Corte territoriale avesse omesso di considerare la consulenza tecnica d'ufficio, la quale aveva comunque riconosciuto un credito in suo favore, e avesse ingiustificatamente ritenuto decisive le lacune documentali da essa evidenziate.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi. Ha osservato che, nelle controversie sul conto corrente bancario finalizzate alla rideterminazione del saldo e alla ripetizione di indebito, la prova va ripartita secondo l'art. 2697 c.c., ma la ricostruzione del rapporto non è rigidamente condizionata alla produzione integrale del contratto e degli estratti conto, potendo il giudice utilizzare anche altri elementi documentali e probatori. Ha inoltre richiamato il principio di non dispersione della prova documentale e i principi delle Sezioni Unite sul rilievo dei documenti prodotti in primo grado anche se non riprodotti in appello. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame della controversia, valutando le prove secondo tali criteri e decidendo anche le questioni rimaste assorbite, oltre alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    la ripartizione dell'onere della prova segue i fatti posti a fondamento delle rispettive domande ed eccezioni; nelle controversie sul conto corrente il correntista deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ma la prova del rapporto e delle movimentazioni può essere ricostruita anche con altri elementi documentali e non solo con la produzione integrale degli estratti conto o del contratto.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    l'inammissibilità per contrasto con giurisprudenza consolidata opera solo se la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e il ricorrente non offre elementi per mutare orientamento.

  • art. 115 c.p.c.

    la censura è stata esaminata insieme al vizio motivazionale, nel contesto dell'omesso apprezzamento di un documento e della consulenza tecnica.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta non coerente con i principi in tema di prova documentale e ricostruzione del rapporto bancario.

  • art. 1283 c.c.

    in materia di conto corrente bancario, la disciplina dell'anatocismo rileva quale parametro per la valutazione della debenza degli interessi composti.

  • art. 116 c.p.c.

    il giudice può valorizzare la condotta processuale delle parti e ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti decisioni della Corte.

  • art. 210 c.p.c.

    l'istanza di esibizione era stata in precedenza non accolta o comunque non riproposta in appello.

  • artt. 2709 e 2710 c.c.

    le scritture contabili della banca possono essere utilizzate, nei limiti di legge, quale materiale probatorio per ricostruire il rapporto.

  • art. 76 disp. att. c.p.c.

    la copia rilasciata alle altre parti può consentire al giudice d'appello di esaminare documenti non più presenti nel fascicolo della parte che li aveva prodotti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria del controricorrente nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla rideterminazione del saldo di un conto corrente bancario, ciascuna parte deve provare i fatti posti a fondamento delle proprie domande o eccezioni, ma l'assenza o incompletezza di estratti conto non impedisce di ricostruire il rapporto mediante altri mezzi di prova idonei e coerenti.
  • L'attore che agisce per la ripetizione di somme indebitamente addebitate non è necessariamente tenuto a dimostrare il rapporto solo attraverso la produzione integrale del contratto e di tutti gli estratti conto, potendo la prova del fatto materiale di pagamento o addebito essere fornita anche con documentazione diversa.
  • Il giudice di merito, quando riscontri lacune documentali, deve verificare se il complessivo materiale acquisito consenta comunque una ricostruzione attendibile del rapporto e del saldo, potendo valorizzare contabili, scritture, estratti scalari, dati di home banking e altri elementi probatori.
  • Il principio di non dispersione della prova documentale impedisce che il contenuto di documenti ritualmente prodotti in primo grado perda efficacia probatoria per il solo fatto che non siano stati nuovamente depositati in appello, se il loro esame sia specificamente sollecitato e il contenuto sia comunque ricostruibile dal processo.
  • In tema di ricorso per cassazione, il giudice non può rigettare le domande per sole carenze documentali senza confrontarsi con gli elementi istruttori disponibili, inclusa la consulenza tecnica d'ufficio, quando essa sia decisiva per la determinazione del credito o del saldo.
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Come è indicizzato

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