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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04622/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consumatore)

La controversia

La debitrice, proprietaria della propria unica abitazione gravata da mutuo fondiario e da esecuzione immobiliare pendente, aveva proposto un piano del consumatore nell'ambito della procedura di sovraindebitamento. Il piano era stato attestato dall'OCC come veritiero, sostenibile e fattibile; il giudice aveva fissato l'udienza e chiesto ai creditori prelazionari di esprimersi sulla proposta, perché per alcuni di essi era prevista una dilazione ultrannuale del pagamento. Il solo creditore ipotecario, cessionario del credito originario, aveva espresso parere contrario, sostenendo poi in reclamo che la proposta fosse inammissibile perché il credito prelazionario, in assenza di consenso, avrebbe dovuto essere soddisfatto entro un anno dall'omologazione, e comunque che il piano fosse concretamente insostenibile. La debitrice, nel difendersi, ha contestato anche la legittimazione sostanziale della reclamante per difetto di prova della cessione del credito. I motivi del ricorso per cassazione sono stati due: il primo sulla violazione dell'art. 58 t.u.b. e dell'art. 2697 c.c. per avere il tribunale riconosciuto la legittimazione del creditore senza prova della cessione; il secondo sulla violazione dell'art. 8, comma 4, l. n. 3/2012, per avere il tribunale ritenuto necessario il consenso del creditore prelazionario per un pagamento dilazionato oltre l'anno e, in mancanza, dichiarato inammissibile il piano.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la contestazione della qualità di creditore e della legittimazione sostanziale avrebbe dovuto essere proposta con il rimedio specifico previsto dalla legge per le contestazioni sulla procedura di composizione della crisi; inoltre, nel caso concreto, la debitrice aveva comunque riconosciuto in modo non equivoco la qualità di creditore della banca cessionaria, chiedendo persino una proposta migliorativa nei suoi confronti. La Corte ha invece accolto il secondo motivo, ribadendo l'orientamento consolidato secondo cui, nei piani del consumatore e negli accordi di ristrutturazione dei debiti, è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca anche oltre l'anno dall'omologazione, purché ai creditori sia garantita la possibilità di esprimersi sulla proposta e di valutarne la convenienza. Il decreto impugnato è stato quindi cassato limitatamente al capo relativo all'inammissibilità del piano per il dissenso del creditore prelazionario, con rinvio al Tribunale di Nola in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 58 d.lgs. 385/1993 (T.U.B.)

    Nella cessione in blocco dei crediti il successore a titolo particolare deve provare l'inclusione del credito nell'operazione solo se la controparte non lo abbia riconosciuto espressamente o implicitamente.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare la propria legittimazione sostanziale grava su chi la afferma, ma può risultare superato dal riconoscimento, espresso o implicito, della controparte.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato insieme agli altri parametri processuali invocati nel motivo, senza autonoma statuizione decisiva.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato insieme agli altri parametri processuali invocati nel motivo, senza autonoma statuizione decisiva.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato insieme agli altri parametri processuali invocati nel motivo, senza autonoma statuizione decisiva.

  • art. 10, comma 6, l. n. 3/2012

    Costituisce rimedio impugnatorio specifico contro il decreto con cui il giudice fissa l'udienza e dispone la comunicazione ai creditori; le contestazioni sui requisiti di accesso alla procedura devono essere fatte valere con tale mezzo.

  • art. 8, comma 4, l. n. 3/2012

    Non impedisce, nei piani del consumatore e negli accordi di ristrutturazione dei debiti, la dilazione oltre l'anno del pagamento dei crediti prelazionari, purché sia assicurata ai creditori la possibilità di esprimersi sulla proposta e valutarne la convenienza.

  • art. 7, comma 1, l. n. 3/2012

    Richiamato in combinazione con l'art. 8, comma 4, per definire i presupposti di accesso e la disciplina della procedura di sovraindebitamento.

  • art. 12-bis l. n. 3/2012

    Richiamato in combinazione con l'art. 8, comma 4, per la disciplina dell'omologazione del piano del consumatore.

  • art. 168, comma 1, l. fall.

    Utilizzato in via comparativa per evidenziare il blocco delle azioni esecutive individuali nelle procedure concorsuali.

  • art. 167 l. fall.

    Utilizzato in via comparativa per evidenziare il parziale spossessamento del debitore nelle procedure concorsuali.

  • art. 55 l. fall.

    Richiamato per la cristallizzazione degli accessori del credito nelle procedure concorsuali.

  • art. 169, comma 1, l. fall.

    Richiamato per estendere al concordato preventivo la disciplina degli effetti concorsuali, in chiave comparativa con il sovraindebitamento.

  • art. 9, comma 3-quater, l. n. 3/2012

    Richiamato per la cristallizzazione degli accessori nel sovraindebitamento.

  • art. 160, comma 2, l. fall.

    Usato come parametro di raffronto per la falcidiabilità dei crediti privilegiati, richiamata anche per la procedura di sovraindebitamento.

Massime di principio

  • Le contestazioni sulla sussistenza dei requisiti soggettivi o sulla legittimazione del creditore nell'ambito della procedura di sovraindebitamento devono essere fatte valere con il rimedio impugnatorio specifico previsto dalla legge per il decreto che fissa l'udienza e dispone le comunicazioni ai creditori; se non esercitato tempestivamente, il rilievo non può essere introdotto utilmente con altri mezzi.
  • Nel caso di cessione in blocco di crediti bancari, il cessionario ha l'onere di provare l'inclusione del credito nella cessione solo se tale qualità non sia stata riconosciuta, espressamente o per facta concludentia, dalla controparte.
  • Nei piani del consumatore e negli accordi di ristrutturazione dei debiti è ammissibile la dilazione del pagamento dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca anche oltre il termine annuale dall'omologazione, non essendo quel termine un limite assoluto.
  • La legittimità della dilazione ultrannuale dei crediti prelazionari è subordinata alla garanzia per i creditori di potersi esprimere sulla proposta e di valutarne la convenienza, poiché la scelta della soluzione più vantaggiosa resta affidata alla tutela concorsuale dei creditori e al controllo del giudice.
  • La disciplina del sovraindebitamento va letta in coerenza con la ratio comune alle procedure concorsuali: evitare soluzioni esclusivamente liquidatorie, assicurare una soddisfazione anche parziale dei creditori nel rispetto della par condicio e consentire al debitore l'esdebitazione senza attendere la liquidazione integrale dei beni.

Come è indicizzato

MaterieSovraindebitamentoMutuoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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