Cassazione Penale, Sentenza n. 26021/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Scuderi impugna la sentenza di appello che ha riqualificato il fatto originariamente ascritto ai sensi dell'art. 646 c.p. (appropriazione indebita) in truffa semplice ex art. 640 c.p., contestando: 1) la mancata sussistenza di "artifici o raggiri" posto che l'imputato era agente assicurativo e aveva rilasciato quietanza; 2) la tardività della querela (fatto del 08/10/2018, querela del 20/10/2021) e la mancata motivazione della Corte di appello circa il momento in cui la persona offesa ha avuto conoscenza del presunto illecito; 3) vizio della motivazione per omessa valutazione della tempestività della querela e della consapevolezza del danneggiato circa il mancato pagamento del premio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi alla tardività della querela e alla carenza motivazionale sulla conoscenza del fatto da parte della persona offesa. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Messina, rimettendo al giudizio di merito (in sede di rinvio) l'accertamento della tempestività della querela e la valutazione probatoria relativa al momento in cui la persona offesa venne a conoscenza del mancato pagamento; la liquidazione delle spese della parte civile è rimessa al giudizio definitivo.
Norme richiamate
artt. 646, 61 n. 11, cod. pen.
La norma era la contestazione originaria; la Corte d'appello ha riqualificato il fatto escludendone l'applicazione nella decisione di merito, ma la Cassazione rileva che la procedibilità e la tempestività della querela rispetto alla diversa qualificazione non sono state valutate.
La Corte d'appello ha riqualificato il fatto come truffa semplice ex art. 640; la Cassazione ha indicato che, a seguito della riqualificazione, va valutata la procedibilità e la tempestività della querela rispetto a questa fattispecie.
artt. 646, 61 n. 11, cod. pen.
La Corte d'appello ha escluso l'aggravante ritenendola "ontologicamente inapplicabile" per mancata correlazione con un'opera prestata a favore della compagnia assicurativa; la Cassazione non ha censurato specificamente tale esclusione ma ha richiamato l'obbligo di motivare adeguatamente le questioni procedurali correlate alla riqualificazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come limite alla esposizione dei motivi nel ricorso (sinteticità della motivazione nei limiti strettamente necessari), utilizzata dalla Corte per definire il perimetro della trattazione dei motivi di cassazione.
Massime di principio
- Se il giudice di merito riqualifica l'imputazione nella sentenza (soprattutto in procedimento a trattazione scritta), deve valutare e motivare anche le conseguenze procedurali della riqualificazione, in particolare la tempestività della querela rispetto alla nuova fattispecie.
- La tempestività della querela per reati procedibili a querela richiede chiara motivazione su quando la persona offesa ha avuto effettiva conoscenza del fatto: la mera indicazione della querela senza data certa di conoscenza può rendere la motivazione insufficiente.
- La riqualificazione da un reato a un altro impone al giudice di considerare elementi probatori (es. comunicazioni alla vittima, documentazione bancaria) che dimostrino il momento della conoscenza, e di affrontare il contraddittorio sulle questioni di procedibilità quando opportuno.
- La semplice qualifica soggettiva dell'agente (ad es. essere un agente assicurativo e avere rilasciato quietanza) non esclude automaticamente la possibilità di configurare la truffa: occorre valutare se siano stati usati artifici o raggiri e se la condotta abbia indotto in errore la vittima.
- In presenza di dubbio sulla tempestività della querela o su fatti rilevanti per la procedibilità, la corretta via è annullare e rinviare per nuovo esame di merito piuttosto che motivare in modo apparente o omettere la valutazione.
- In procedimenti scritti, la Corte che intende riqualificare l'imputazione dovrebbe, se necessario, richiedere integrazione istruttoria o sollecitare il contraddittorio per evitare vizi di motivazione impugnabili in Cassazione.
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