Cassazione Penale, Ordinanza n. 17374/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato e perché la censura sul travisamento della prova era generica e non decisiva. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, nell'interesse di Vincenzo Di Mauro, ha impugnato la decisione di merito deducendo un vizio di motivazione per asserito travisamento della prova. In sostanza ha sostenuto che la corte di appello avrebbe valorizzato per la prima volta un'annotazione di polizia giudiziaria e che tale elemento avrebbe inciso in modo decisivo sull'affermazione di responsabilità per ricettazione. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza, per come formulata, mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio e non individuava specifici e decisivi travisamenti; inoltre il ricorrente non aveva assolto all'onere di spiegare, secondo la prova di resistenza, in che modo l'eventuale espunzione dell'annotazione avrebbe inciso sull'esito, considerato che la motivazione di merito si fondava anche su altri elementi: l'ingente quantità di beni incompatibile con uso personale o vendita al dettaglio, l'assenza di giustificazioni sulla provenienza e il nervosismo manifestato al fermo.
Norme richiamate
Il dolo di ricettazione può essere desunto da elementi fattuali sintomatici, quali la quantità dei beni, l'assenza di giustificazione sulla loro provenienza e il contegno dell'agente.
Il ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito; il travisamento della prova deve essere specifico e decisivo.
La censura aspecifica o priva di decisività, quando non si confronta con la struttura argomentativa della sentenza impugnata, conduce all'inammissibilità del ricorso.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione di travisamento della prova è ammissibile solo se il ricorrente individua puntualmente l'errore percettivo del giudice di merito e ne dimostra la decisività rispetto alla decisione.
- Non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze probatorie, poiché ciò appartiene al merito e non al sindacato di cassazione.
- Quando la sentenza di merito si fonda su una pluralità di elementi probatori autonomi, chi deduce l'inutilità o la nullità di uno di essi deve effettuare la prova di resistenza, spiegando perché l'eliminazione di quell'elemento avrebbe inciso sull'esito complessivo.
- Ai fini della ricettazione, il dolo può essere inferito da indici sintomatici oggettivi e contestuali, come il possesso di beni in quantità anomala, l'assenza di una plausibile spiegazione sulla provenienza e la condotta tenuta al momento del controllo.
Come è indicizzato
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